Canone Rai non dovuto?
L’Agenzia delle Entrate ha reso note nuove
istruzioni circa le modalità con cui i contribuenti possono richiedere
il rimborso del canone Rai già pagato (ma non
dovuto) con l’addebito sulle bollette elettriche.
Canone Rai non dovuto:
come ottenere il rimborso
Le Entrate, con il menzionato
provvedimento, chiariscono come i contribuenti abbiano la possibilità,
fin da ora, di inoltrare la domanda di rimborso, sia con raccomandata allo
Sportello Abbonamenti TV dell’Agenzia stessa, sia in via telematica, a partire
dal 15 settembre 2016, in quanto l’applicazione web appositamente dedicata è
ancora in fase di rodaggio .
Il modello per
chiedere il rimborso
E’ stato creato dall’Agenzia delle Entrate un modello
appositamente riservato alla richiesta di rimborso del canone Rai
addebitato in bolletta e non dovuto.
Tale modello, approvato con le adeguate istruzioni per
richiedere appunto il rimborso del canone tv, è a disposizione sui siti web
delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it e della Rai www.canone.rai.it.
I requisiti per
chiedere il rimborso
Possono fare domanda di rimborso del
canone Rai indebitamente addebitato in fattura elettrica, tutti gli utenti che abbiano, sia personalmente che
mediante un altro componente della rispettiva famiglia anagrafica, i requisiti
di esenzione, anche per effetto di convenzioni internazionali. Allo stesso modo
devono aver presentato la relativa dichiarazione sostitutiva.
Si ricorda, poi, che tutti i soggetti
over 75 con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98
euro sono ritenuti esenti dal pagamento.
L’istanza di rimborso la si può
presentare anche nel caso in cui il canone Rai sia stato pagato, sia tramite
addebito sulle bollette elettriche sia con differenti modalità. La richiesta
di rimborso, infatti, si considera valida quando il
contribuente ha versato il canone tv addebitato nelle fatture di energia
elettrica e lo stesso canone risulta pagato anche mediante addebito sulle
fatture attinenti ad un’utenza elettrica intestata ad altro membro della
famiglia anagrafica.
L’istanza di rimborso, per quanto
riguarda quest’ultimo caso, è ammissibile anche come dichiarazione sostitutiva per richiedere l’esenzione sulla propria utenza elettrica e
comunicare il codice fiscale del familiare che già versa il canone Rai mediante
la rispettiva fornitura elettrica.
Per quanto riguarda il canone tv
addebitato sulla bolletta elettrica intestata ad un soggetto deceduto,
il rimborso può essere richiesto anche da un erede.
Infine, la richiesta può essere
effettuata anche nel caso in cui il soggetto richiedente abbia già presentato
la dichiarazione sostitutiva di non detenzione della televisione sia da parte
propria che dei componenti della rispettiva famiglia anagrafica.
Come presentare la
domanda di rimborso
I contribuenti che possiedono almeno uno
dei requisiti sopra menzionati, possono inviare la domanda di rimborso,
allegando una copia di un documento di riconoscimento, con raccomandata
all’indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino,
Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 –
10121 Torino.
Se, invece, si decide di optare per l’invio
in modalità telematica, mediante l’app che sarà disponibile dal 15
settembre 2016 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, si dovranno utilizzare le
credenziali dei servizi telematici.
Sono ammesse anche le domande
inviate prima della pubblicazione del provvedimento delle Entrate
menzionato, a patto che rechino tutti i dati utili ai fini della verifica dei
presupposti del rimborso.
Entro quanto deve
essere fatto il rimborso?
I presupposti dell’istanza di rimborso
vengono verificati dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1
di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV.
Sono, poi, le imprese elettriche ad
effettuare il rimborso accreditandolo sulla prima fattura utile, oppure con
diverse modalità, in ogni caso l’effettiva erogazione deve avvenire entro e non
oltre 45 giorni dal momento in cui le stesse imprese elettriche
ricevono tutte le informazioni, da parte dell’Agenzia delle Entrate, necessarie
all’attuazione del rimborso.
Qualora, poi, il rimborso da parte delle
imprese elettriche non dovesse andare a buon fine, lo stesso verrà direttamente
erogato dall’Agenzia delle Entrate.
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