sabato 4 gennaio 2020

VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI DESTINATI ALLE DONNE IN ETÀ LAVORATIVA

Obiettivo
Sostenere il rafforzamento e lo sviluppo di nuove competenze professionali in favore di donne in età lavorativa residenti/domiciliate nel territorio della Regione Campania attraverso la sperimentazione di una modalità formativa connotata da caratteristiche tali da consentire la completa gestione, da parte dei potenziali beneficiari, dei tempi e delle modalità di erogazione delle iniziative formative.

Beneficiari
Sono destinatari del Voucher le donne in età lavorativa con o senza strumenti a sostegno del reddito, in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
essere residenti/domiciliati nel territorio della Regione Campania (le donne non comunitarie – devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno);
aver compiuto 18 anni di età;
di non aver compiuto 50 anni di età;
essere titolari di reddito da modello ISEE familiare per l’anno 2018 fino a € 50.000,00.

Interventi finanziabili
L’avviso prevede l’assegnazione di un contributo pubblico sotto forma di voucher per il rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione ad un corso di formazione professionale personalizzata, al fine di accrescere le competenze professionali e facilitare conseguentemente l’accesso al mondo del lavoro.
Sono finanziati i seguenti percorsi formativi:
1. Corsi di formazione erogati da Agenzie formative accreditate dalla Regione Campania
2. Master di I e II livello, corsi di specializzazione in Italia o in altro paese appartenente all’Unione Europea erogati da:
a) Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del riconoscimento del MIUR;
b) Università pubblica o riconosciuta, Scuola/Istituto di alta formazione, pubblico o riconosciuto da autorità competente di uno Stato comunitario.
Non è ammissibile il finanziamento per la partecipazione ad attività di tipo seminariale/ convegnistico.
Per il medesimo percorso formativo, la fruizione del contributo è incompatibile con altri contributi pubblici erogati dalla Regione Campania e da altre Amministrazioni Pubbliche. Nel periodo di validità dell’avviso, la richiedente potrà beneficiare di un solo contributo a finanziamento di un unico percorso formativo.

Durata dei percorsi formativi
La domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui frequenza abbia inizio almeno dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Non sono riconosciuti voucher per i percorsi, la cui frequenza sia iniziata prima della suddetta data. I corsi, pena la decadenza del voucher, devono essere avviati entro 120 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie e concludersi entro 18 mesi dalla data di avvio

Modalità e termini per la presentazione della domanda
Le istanze di accesso ai benefici dell’Avviso dovranno essere compilate on line, accedendo, previa registrazione, al sito http://bandi.sviluppocampania.it, sottoscritte ed inviate mediante procedura telematica allegando un valido documento di riconoscimento.
La procedura valutativa è a sportello e non è prevista, pertanto, una graduatoria dei soggetti ammessi.
Le domande saranno registrate da Sviluppo Campania, in ordine cronologico, in base alla data di presentazione con l’assegnazione di un numero identificativo unico.
Sono previste 2 finestre di apertura dei termini per la presentazione delle domande, della durata di 30 giorni, salvo esaurimento dei fondi, nel rispetto delle seguenti scadenze:
– Prima finestra: dalle ore 10.00 del 16 dicembre 2019 fino alle ore 14.00 del 13 gennaio 2020;
– Seconda finestra: dalle ore 10.00 del 02 marzo 2020 fino alle ore 14.00 del 03 aprile 2020.
La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo (euro 16,00). Tale adempimento va assolto secondo quanto specificato nell’art. 11 dell’Avviso

Dotazione finanziaria ed entità del contributo
Le risorse finanziare disponibili per l’intervento di cui al presente avviso, ammontano complessivamente a € 1.644.000,00.
Il sostegno concesso non potrà superare l’importo di € 1.800,00 lordi per i percorsi formativi di cui al punto 1 (corsi eragoati da agenzie formative) e € 3.000,00 lordi per i percorsi formativi di cui al punto 2 (master).
L’importo sarà erogato a rimborso in un’unica soluzione.

Soggetto attuatore
L’attuazione dell’Avviso “Voucher per la partecipazione a percorsi formativi destinati alle donne in età lavorativa” è affidata a Sviluppo Campania S.p.A., società in house della Regione Campania ex decreto DD n. 48 – DG 5 del 28.02.2019 (Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio Sanitarie).

Responsabile del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Fortuna Gentile.

Informazioni
Tutte le informazioni possono essere richieste a Sviluppo Campania tramite il seguente indirizzo e-mail: info@sviluppocampania.it.

Asse, Priorità di investimento, OS, R.A., Azione
Asse I del POR Campania FSE 2014 – 2020, Obiettivo Specifico 3, Azione 8.2.2.

La presente è una descrizione sintetica e non esaustiva. Le informazioni complete sono reperibili nell’Avviso qui allegato; gli allegati all’Avviso sono generati nell’area privata della piattaforma http://bandi.sviluppocampania.it.
L’Avviso è stato pubblicato sul BURC n. 68 del 11 Novembre 2019
fonte: Regione Campania
Per ulteriori Informazioni:

Casa del Consumatore Campania
+39 347 6 94 29 89
campania@casadelconsumatore.it





Vodafone e Wind Tre, multe per oltre 10 milioni di euro


Multe da oltre 10 milioni di euro per gli operatori Vodafone e Wind Tre per pratiche commerciali scorrette.
Multe pesantissime per gli operatori Vodafone e Wind Tre da parte dell’Antitrust. Si parla di cifre per oltre 10 milioni di euro comminate dall’autorità garante della concorrenza e del mercato per pratiche commerciali scorrette nella promozione di offerte winback.
Sono state accertate le violazioni del Codice del Consumo che hanno portato a sanzioni per 4,3 milioni di euro a Wind Tre e di 6 milioni di euro a Vodafone.
Multe a Vodafone e Wind Tre, i dettagli delle violazioni
Violando l’art. 22 del Codice del consumo, Vodafone e Wind Tre da giugno del 2018 non hanno fornito informazioni chiare ed immediate nella promozione di offerte “personalizzate”. Parliamo di winback per la telefonia mobile verso ex clienti che, contattati tramite sms, hanno ricevuto spiegazioni solo del piano tariffario proposto in termini di prezzo e traffico incluso. Nei messaggi, gli operatori hanno omesso ulteriori costi o vincoli per usufruire delle offerte.
Secondo l’Antitrust, questo comportamento avrebbe indotto in errore il consumatore medio riguardo al contenuto della promozione. In altri casi infatti, quest’ultimo non avrebbe accettato la proposta. L’Autorità ha accertato anche che, nella fase di accettazione da parte dei consumatori delle offerte, sono stati pre attivati servizi aggiuntivi senza l’espresso consenso dell’utente che ha visto un ulteriore aggravio dei costi. Con iò si è violato l’art. 65 del Codice del consumo.



  • Testo del provvedimento Wind
  • Testo del provvedimento Vodafone





  • fonte: www.agcm.it

    Dal 1 gennaio 2020 esteso il bonus sociale a 200 mila nuove famiglie. Contattaci!

    ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - fa un "regalo" a 200 mila nuove famiglie! Grazie infatti, alla decisione di aumentare la soglia massima ISEE (da 8.107,50 euro a 8.256 euro) per oter ottenere il Bonus sociale di sconto da applicare sulle bollette di acqua, luce e gas, dal 1 gennaio 2020       200 mila nuove famiglie potranno richiedere il Bonus sociale acqua, luce e gas, con un consegunete sconto sulle bollette.

    Chi può richiederlo?
    Famiglie con almeno 4 figli a carico e ISEE non superiore a 20 mila euro, nucleo titolare di Reddito/Pensione di cittadinanza oppure per i casi in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchiature mediche alimentate con l’energia elettrica (elettromedicali) indispensabili per il mantenimento in vita.
    Come si fa per richiederlo?
    Per poter usufruire del bonus è necessario che i consumatori presentino la domanda al proprio Comune di residenza o presso un ente designato come CAF e Comunità montane.
    Purtroppo non tutti sono informati su questo diritto e infatti, da quando esiste questa agevolazione, le persone che effettivamente hanno richiesto e ottenuto il bonus di sconto non è andato oltre il 35% degli aventi diritto.
    Anche per questo l’ARERA accoglie con favore le possibili novità in via di introduzione nel così detto Decreto fiscale (articolo 57 bis dl 124 del 2019), in fase di conversione in Legge, che prevedono , tra le altre cose, anche la possibilità, dal 2021 di ottenere il riconoscimento automatico dei Bonus direttamente in bolletta per le famiglie che ne hanno diritto, senza necessità di doverlo richiedere, come avviene ora.
    Per avere maggiori informazioni su questo o altri temi legati alle bollette di luce, gas e acqua, contattaci!
    Gli Sportelli Energia di Casa del Consumatore , finanziati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente sono a tua diposizione per informarti su conguagli, bollette, ricalcoli, ritardi e mancata fatturazione, passaggio dal mercato tutelato a quello libero.
    Contattandoci potrai inoltre risolvere rapidamente i tuoi problemi, anche grazie ai rapporti che Casa del Consumatore intrattiene direttamente con i principali fornitori nazionali di energia elettrica e gas (ad esempio, Enel, Edison, Eni, Acea, A2A, ecc..)

    Per ulteriori Informazioni:
    Casa del Consumatore Campania
    campania@casadelconsumatore.it
    +39 347 6 94 29 89

    venerdì 3 gennaio 2020

    Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici INAIL 2020

    La polizza assicurativa contro gli infortuni domestici  riconosce e valorizza la tutela assicurativa delle persone, donne o uomini, che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo.

    Dal 1° marzo 2001 l’assicurazione  è entrata in vigore e la gestione è affidata all’Inail. Nell’anno 2006 l’assicurazione è stata estesa anche ai casi di infortunio mortale mentre la soglia di invalidità riconosciuta per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 è stata abbassata dal 33% al 27%.

    Dal 1° gennaio 2019 è stata innalzata l’età per la tutela assicurativa da 65 anni a 67 anni, è stato abbassato il grado di inabilità permanente necessario per la costituzione della rendita dal 27% al 16%; è stata prevista la corresponsione della prestazione una tantum per i gradi di inabilità accertata compresi tra il 6% e il 15% e il riconoscimento dell’assegno per l’assistenza personale continuativa ai titolari di rendita (t.u. n. 1124 del 1965).

    E’ obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico colui che:
    • ha un’età compresa tra i 18 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 i 67 anni compiuti
    • svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa
    • non è legato da vincoli di subordinazione
    • presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.
    L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, ecc.).
    Sono tutelate anche le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano. E’, invece, escluso l’infortunio in itinere.
    Matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi e coabitazione sono i criteri che definiscono il nucleo familiare rispetto ad altre esperienze di vita insieme.

    In base ai requisiti assicurativi indicati, si devono assicurare:
    • gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano;
    • tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione);
    • i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
    • i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
    • i lavoratori in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell’occupazione;
    • i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l’assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.
    Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).

    E’ escluso dall’obbligo assicurativo:
    • colui che ha meno di 18 anni o, a decorrere dal 1° gennaio 2019, più di 67 anni
    • il lavoratore socialmente utile (Lsu)
    • il titolare di una borsa lavoro
    • l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio
    • il lavoratore part time
    • il religioso
    Il premio assicurativo deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno per avere la copertura assicurativa con decorrenza dal 1° gennaio e senza soluzione di continuità con l’anno precedente.
    Se, invece, il pagamento è effettuato dopo il 31 gennaio l’assicurazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.
    Il premio è annuale e non è frazionabile. Dal 2019 l’importo è fissato in € 24,00 annui.

    E’ esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico colui che ha un reddito al di sotto di una determinata soglia. In tal caso il premio è a carico dello Stato.
    In particolare, è escluso dal pagamento chi contemporaneamente:
    • ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui
    • fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.
    Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l’assicurazione, è soggetto ad una sanzione da parte dell’Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all’equivalente del premio (24,00 euro).

    Gli assicurati già iscritti, entro la fine dell’anno, ricevono una lettera dall’Inail con l’avviso di pagamento pagoPA prestampato contenente i dati personali e l’indicazione dell’importo da versare.
    L’interessato può effettuare il pagamento online sul sito dell’Inail attraverso il link “pagoPA”, accessibile anche da altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it) oppure presso gli uffici postali, gli istituti bancari, le ricevitorie, i tabaccai, i bancomat, i supermercati.
    Il pagamento può avvenire in contanti, con carte o conto corrente.

    Sono a disposizione degli assicurati Contact center, associazioni delle casalinghe e sedi Inail che forniscono tutte le informazioni necessarie a risolvere dubbi su aspetti normativi e procedurali.

    Rinnovo assicurazione

    Gli assicurati già iscritti, entro la fine dell’anno, ricevono una lettera dall’Inail con l’avviso di pagamento pagoPA prestampato contenente i dati personali e l’indicazione dell’importo da versare.
    Con il servizio online “Visualizza avviso di pagamento per rinnovo assicurazione" l’utente può visualizzare il numero di avviso di pagamento/IUV da pagare dal 1° al 31 gennaio per rinnovare l’assicurazione.
     
    Il servizio è accessibile tramite un apposito link al sistema pagoPA e permette all’utente di effettuare il pagamento del premio online e/o di stampare l’avviso di pagamento.

    Il premio deve essere versato entro il 31 gennaio. Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Chi compie 67 anni nel corso dell’anno, se è in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge, deve in ogni caso pagare il premio assicurativo di 24,00 euro per la copertura assicurativa fino al 31 dicembre dello stesso anno.

    Il pagamento può avvenire con le seguenti modalità:
    • direttamente sul sito www.inail.it accedendo ai servizi online tramite Spid, Cns oppure credenziali Inps;
    • direttamente sul sito www.inail.it accedendo ai servizi online tramite l’autenticazione con credenziali dispositive Inail;
    • presentando l’avviso di pagamento PA precompilato con i dati anagrafici dell’iscritto:
    1. presso gli uffici postali tramite l’avviso di pagamento PA  stampato nell’avviso di pagamento;
    2. presso gli sportelli bancari, gli istituti di pagamento e i tabaccai aderenti al sistema ‘pagoPA®’, utilizzando il numero del codice avviso di pagamento riportato nell’avviso di pagamento stesso.
    Quando nell’anno precedente si è stati esonerati dal pagamento dell’assicurazione per motivi di reddito (pagamento a carico dello Stato), si potranno verificare tre diverse situazioni:
    1. se persistono ancora i limiti di reddito, si resta automaticamente assicurati senza effettuare nessuna comunicazione
    2. se sono superati i limiti di reddito, deve essere pagato il premio di 24,00 euro entro il 31 gennaio secondo le modalità sopra indicate
    3. se è venuto meno anche uno solo dei requisiti per l'iscrizione, deve essere richiesta la cancellazione utilizzando l'apposito modello
    Le tutele della legge 493/1999. L'Assicurazione contro gli infortuni domestici tutela il lavoro svolto in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora. Tale forma viene equiparata, per il suo valore sociale ed economico, alle altre forme di lavoro.

     
    È infortunio in ambito domestico se… è avvenuto in occasione e a causa del lavoro prestato in ambito domestico, cioè nell’abitazione nella quale vive l’assicurato e la sua famiglia, comprese le pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi, ecc.) e le parti comuni condominiali (terrazzi, scale, androni, ecc.). Anche il luogo in cui si trascorrono le vacanze è considerato al pari dell’abitazione, purché si trovi sul territorio nazionale.

    Nel lavoro dedicato alla cura della famiglia rientrano le attività relative al normale svolgimento della vita domestica. L’assicurazione tutela anche gli infortuni avvenuti per attività connesse alla cura di animali domestici e a interventi di piccola manutenzione (idraulica, elettricità, ecc.), che non richiedono una particolare preparazione tecnica e che rientrano nella ormai diffusa abitudine del “fai da te”.

     
    Cosa fare quando si verifica un infortunio in ambito domestico. In base alla gravità dell’incidente, è necessario rivolgersi a un ospedale o al proprio medico di famiglia per le cure e le prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Al momento della visita, l’infortunato o chi lo accompagna deve precisare che si tratta di infortunio avvenuto in ambito domestico.
    Quando si ha diritto alle prestazioni Inail. Si ha diritto alle prestazioni economiche se l’inabilità permanente riconosciuta è pari o superiore al 16% o se l’infortunio ha avuto come conseguenza la morte.

    Non è previsto il principio di automaticità delle prestazioni. Solo il pagamento del premio da parte della persona in possesso dei requisiti assicurativi o la presentazione dell’autocertificazione per l’esonero dal pagamento per limiti di reddito danno diritto alle prestazioni economiche. Non sono indennizzati gli infortuni avvenuti in ambiente domestico se conseguenti a un rischio estraneo al lavoro domestico.

    Se l’infortunio provoca la morte dell’assicurato. In questo caso, spetterà ai superstiti presentare all’Inail la domanda per la liquidazione della rendita, sempre se sussistano i requisiti di assicurabilità e di regolarità nel pagamento del premio.


    Per ulteriori informazione contatare:
    Obiettivo Famiglia Federcasalinghe 
    Casa del Consumatore Campania
    +39 347 6 94 29 89
    campania@casadelconsumatore.it