sabato 27 dicembre 2014

RECUPERO PARTITE PREGRESSE ANTE 2012 (REPP). NUOVA PROROGA

RECUPERO PARTITE PREGRESSE ANTE 2012 (REPP). NUOVA PROROGA
La riscossione delle fatture è stata differita di ulteriori 30 giorni e sino al 28 gennaio 2015.
Ultimo aggiornamento 23 Dicembre 2014

In considerazione del protrarsi del confronto tecnico ancora in corso con la Regione Campania ed anche con l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ed il Sistema Idrico (“AEEGSI”), la Gestione Commissariale dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano ha comunicato che occorre un’ulteriore proroga di trenta giorni del termine entro il quale concludere i lavori del tavolo tecnico aperto e che, pertanto, si rende opportuno un nuovo differimento della riscossione delle bollette relative alle “partite pregresse ante 2012 (REPP).
Accogliendo la richiesta del Commissario Straordinario dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano, On.le Avv. Carlo Sarro, GORI sospende dunque sino al 28 gennaio 2015 l’attività di riscossione delle fatture relative alle “partite pregresse ante 2012 (REPP)”;in questo periodo proseguirà il positivo confronto istituzionale apertosi, al fine di approfondire le segnalazioni e le osservazioni trasmesse da diversi Sindaci dell’ATO 3 Campania.



Recupero partite pregresse ante 2012

Le fatture sono destinate a tutti gli utenti che usufruiscono del servizio dal 2012. Si tratta di recuperi tariffari relativi agli anni 2006 – 2011, che si sono accumulati nel corso del tempo a causa dell’inadeguatezza delle tariffe deliberate in passato dall’Assemblea dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano. In pratica, le tariffe deliberate dall’Ente d’Ambito e applicate da GORI in quegli anni non assicuravano la copertura dei costi di gestione, con la conseguenza che l’azienda ha maturato un significativo credito. L’importo dei recuperi è stato deliberato dall’Ente d’Ambito già nell’ottobre 2012. Quindi, ai sensi dell’articolo 31 della Delibera n.643/2013/R/IDR dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico, il Commissario Straordinario dell’Ente d’Ambito lo scorso giugno ha quantificato l'importo delle partite pregresse relative al periodo precedente l’anno 2012, stabilendone il recupero in 4 quote annuali. Più precisamente, il 50% dell’importo complessivo sarà fatturato in un’unica soluzione ed addebitato in questi giorni, mentre il restante 50% sarà suddiviso negli anni 2015, 2016, 2017. Per maggiore correttezza e trasparenza nei confronti degli utenti, è stata inviata una fattura separata, rispetto alle bollette ordinarie, contenente l’esatto importo del conguaglio ed una lettera esplicativa sulla natura di tale addebito. Al fine di non gravare troppo sull’utenza è stato deciso, inoltre, di predisporre per la quota 2014 un ulteriore piano di rateizzo ad hoc, prevedendo il pagamento della fattura in un numero di rate mensili, variabili a seconda della fascia di importo e della tipologia di utenza. Inoltre, nell’ambito della attenzione che GORI riserva alle utenze che vivono particolari situazioni di disagio economico e sociale, nei casi documentati di indigenza sarà garantita l’applicazione di ulteriori forme di pagamento agevolato, così come già previsto in tali circostanze dalla procedura concernente i rateizzi.

martedì 18 novembre 2014

SHOPPINGVERIFY È ONLINE DA OGGI




COMUNICATO STAMPA


 SHOPPINGVERIFY È ONLINE DA OGGI


Bruxelles, 18 novembre 2014
Presentato stamani alla Conferenza Europea sull’E- ommerce,  da oggi  è online ShoppingVerify, il sito realizzato da Casa del Consumatore e dedicato a commenti e recensioni sugli e-commerce italiani, europei e del resto del mondo.
 Il sito esce in contemporanea nelle versioni italiana, inglese, francese, tedesca e spagnola. Entro fine anno saranno online anche le versioni greca, rumena e norvegese.

Realizzato grazie al contributo del Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da un'associazione nazionale di consumatori libera da rapporti economici con gli e-commerce, ShoppingVerify offre agli  tenti la possibilità di segnalare all’associazione e agli altri utenti sia gli abusi che le eccellenze del commercio elettronico.
 “Con ShoppingVerify la nostra associazione di consumatori entra nel settore dei commenti e recensioni degli utenti del web, tradizionalmente in mano a pochi colossi internazionali o ad imprese che  promuovono i commenti a soli fini pubblicitari o di fidelizzazione”, così commenta da Bruxelles  il Presidente di Casa del Consumatore Giovanni Ferrari, che aggiunge: “il sito è semplice da usare e consente a chiunque di conoscere e verificare e-commerce di diverse nazioni, grazie ad una banca dati condivisa tra tutte le versioni di ShoppingVerify e lo strumento della traduzione automatica dei commenti, che consente un reale scambio di idee ed esperienze tra consumatori di diverse lingue”.

ShoppingVerify nasce come strumento di conoscenza per i consumatori ma anche per gli e-commerce, che avranno l’opportunità di rispondere ai clientied evidenziare le proprie positive performance a livello internazionale.
                                                                                     
ShoppingVerify è un’iniziativa del progetto “Check-up Diritti”, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato da Casa del Consumatore insieme ad Acu, Altroconsumo, Codici e Lega Consumatori.

Per contatti:

La Casa del Consumatore 
Presidente Nazionale Avv. Giovanni Ferrari 
347 80 60 207

La Casa del Consumatore Campania  
casadelconsumatorecampania.blogspot.it  campania@casadelconsumatore.it
 Presidente Regionale Testa Dominique  
347 6 94 29 89


http://it.shoppingverify.com/

La Casa del Consumatore è una libera associazione nazionale a difesa dei consumatori  riconosciuta dal Ministero delle Sviluppo Economico e membro del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti


mercoledì 29 ottobre 2014

CARTELLE PAZZE



Gori, primo stop del Giudice di Pace 




76 Comuni della Provincia di Napoli e della Provincia di Salerno 

rientranti nell’A.T.O. 3  sono i seguenti:
Anacapri, Angri, Boscoreale, Boscotrecase, Bracigliano, Brusciano, Calvanico, Camposano, Capri, Carbonara di Nola, Casalnuovo                   di Napoli, Casamarciano, Casola di Napoli, Castel San Giorgio, Castellammare di Stabia, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano,                        Cimitile, Comiziano, Corbara, Ercolano, Fisciano, Gragnano, Lettera, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Massa                     Lubrense, Mercato San Severino, Meta, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Nola, Ottaviano, Pagani, Palma Campania, Piano                             di Sorrento, Pimonte, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pomigliano D’Arco, Pompei, Portici, Roccapiemonte, Roccarainola, San                       Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Marzano Sul Sarno, San Paolo Belsito,  San                             Sebastiano al Vesuvio, San Valentino Torio, San Vitaliano, Sant’Anastasia, Santa Maria la Carità, Sant’Agnello, Sant’Antonio                   Abate, Sant’Egidio del Monte Albino, Sarno, Saviano, Scafati, Scisciano, Siano, Somma Vesuviana, Sorrento, Striano, Terzigno,                       Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Tufino, Vico Equense, Visciano e Volla.

Gli utenti interessati,  possono inviare la propria richiesta di adesione alla contestazione collettiva,          in cui la Casa del Consumatore Campania  chiede al tavolo tecnico di sospendere il recupero         del pagamento di queste bollette, la cancellazione degli anni prescritti, il ricalcolo dei recuperi               ante 2012 ed, infine, per coloro che hanno già provveduto a pagare la prima rata dell’importo,             il rimborso di ciò che è stato versato. Se le istanze non verranno accolte dalle parti interessate,               si avvierà, un’azione collettiva (class action), al fine di tutelare gli interessi dei consumatori.

inviare segnalazioni e reclami scrivendo a:
                 LA CASA DEL CONSUMATORE CAMPANIA                 
campania@casadelconsumatore.it
347 6 94 29 89


Tutti gli associati hanno diritto di essere assistiti e tutelati dalla nostra sede territoriale più vicina  o attraverso              contatto telefonico 347 6 94 29 89, o ancora scrivendoci per posta o per mail campania@casadelconsumatore.it .
Gli associati hanno inoltre libero accesso a tutte le nostre procedure di conciliazione, che consentono di risolvere       rapidamente le liti con operatori telefonici, compagnie elettriche, di assicurazione, banche e tante altre grandi aziende             nazionali.
La Casa del Consumatore ha da tempo formato numerosi conciliatori professionisti che vi potranno aiutare a risolvere       grandi e piccole liti evitando le lungaggini e i costi dei processi.
Contattateci e scoprirete che potete evitare cause e risolvere i vostri problemi, anche condominiali, semplicemente     facendovi assistere dai nostri avvocati, consulenti ed esperti.
Nei casi in cui la causa sia inevitabile, potrete comunque contare sull'intervento dei nostri avvocati, selezionati sulla         base  della loro preparazione e delle condizioni economiche che devono riservare ai nostri associati. 




venerdì 10 ottobre 2014


Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale Condivisa:
Pubblicate le date definitive della edizione 2015
26>28/03 | focus turismo e territori in contemporanea con BMT
06>08/04 | focus lavoro ed inclusione sociale 
09>11/04 | focus ambiente e risorse in contemporanea con EnergyMed

Il progetto NOICISIAMO:

un format comune per dare riconoscibilità ai promotori del cambiamento che credono nella responsabilità sociale come importante “fonte di innovazione” per creare valore condiviso sui nostri territori ed alimentare il senso di appartenenza ad un vero e proprio movimento che ha come unico fine il benessere collettivo.

venerdì 12 settembre 2014


Diventa anche tu Protagonista!!!


Obiettivo Famiglia Federcasalinghe 

sta sviluppando  due Canali TV

http://www.youtube.com/user/donneitalianetv

http://www.youtube.com/user/Federcasalinghetv


  • DonneItalianeTV (improntate specialmente sul mondo femminile a 360° aperto a tutte le donne e loro famiglie)
  • Federcasalinghe
siamo raccogliamo video di  2 o 3 minute dove si può presentare,  l'impegno, le difficoltà , le richieste, ... delle donne e delle famiglie a 360°, informare, prevenzione e/o altre ( prodotti tipici, artigianato, opportunità turistica, ... ) siamo lieto di collaborare. l'unico impegno è che i video diventeranno proprietà dell'associazione (dovrà essere firmare una liberatoria) ma darà la possibilità di essere collegare con altri video dando loro una maggior visibilità, save che per vari motivi non si ritenga opportuno divulgare, in tutti caso spregerà solo un video di 2 o 3 minute nel caso contrario potrà trarne un beneficio di visibilità e condivisione maggiore.

si possono fare anche video "curriculum vitea"  sempre di 2/3 minute, che andranno sulla piattaforme  AGILE  (Agenzia Intermediazione lavoro Europea) Federcasalinghe 



come partner convenzionato collaboriamo all'iniziativa



Per ulteriori informazioni:

La Casa del Consumatore Campania
Presidente Regionale
Dominique Testa
347 6 94 29 89


martedì 22 luglio 2014

’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR

Con la presente vi comunico che il portale dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR, curato dall’ing. Flavio Russo, è attivo all’indirizzo internet: www.adr-agency.it
Il giorno 19 luglio il prof. avv. Enrico Tuccillo, l’ing. Flavio Russo, l’avv. Francesco Gala Trinchera, l’avv. Gerardo Iorlano, il dott. Giammario Battaglia si sono regolarmente riuniti, ai sensi dello Statuto per deliberare il rinvio del Consiglio direttivo a data da destinarsi.
Durante la riunione, per ragioni di necessità ed urgenza, si è provveduto a formalizzare l’ingresso, così come concordato il 27 maggio alla Camera dei deputati dei seguenti Enti:
Comune di Lecce, La casa del consumatore – Campania, AIREC (Associazione revisori condominiali, Associazione P.AS.SIAMO

http://issuu.com/giammariobattaglia6/docs/numero-speciale-settembre-2013_1_/21?e=6967181/5227723

sabato 31 maggio 2014

SPORTELLO TUTELA AMMALATO

Dal lontano 2010  è attivo lo sportello della Casa del Consumatore  sede italiana.

È tuttora operativo lo sportello della  “La Casa del Consumatore Campania” sostenitrice dell’iniziativa dal titolo “Paziente ma non troppo: informazione mirata ai consumatori in materia di qualita’ del servizio sanitario, di responsabilita’ medica nel caso di lesioni alla persona, del riconoscimento delle invalidità di vario tipo e valutazione del danno risarcibile. La salute non ha prezzo! Guida alla buonasanita’”.
La specifica finalità è quella di rendere edotto il consumatore–paziente sulla natura e sulle diverse possibilità di protezione del fondamentale diritto dell’individuo alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione della repubblica Italiana.
La tutela della salute rappresenta, oltre che un diritto individuale, un interesse della collettività ed in ultima analisi della Pubblica Amministrazione per il buon funzionamento del Servizio Sanitario.
Ogni cittadino ha diritto a una assistenza sanitaria corretta, competente e puntuale, rispettosa delle norme etiche e deontologiche ed aggiornata alle migliori conoscenze scientifiche del momento.
Ogni cittadino ha diritto di sapere se le cure sanitarie ricevute sono state giuste e necessarie o se il danno patito sia la conseguenza di un errore e della responsabilità di un operatore sanitario.
Il diritto del consumatore a conoscere il livello di qualità delle cure sanitarie ricevute e l’eventuale responsabilità da errore medico, fonte dell’obbligo di risarcimento, viene realizzato, nel caso di lesione al bene primario della salute e dell’integrità psico-fisica, attraverso una prima valutazione gratuita, effettuata da medici legali convenzionati specializzati nella valutazione del danno.
La Casa del Consumatore intende valorizzare il ruolo e le competenze dei medici legali nella tutela dei singoli cittadini-consumatori informando correttamente gli stessi dell’entità del danno e delle eventuali responsabilità.
In definitiva il progetto “Paziente ma non troppo” è incentrato sull’informazione relativa alle:
- Procedure da attivare per conseguire il diritto al risarcimento del danno nel caso di errore medico-chirurgico e/o responsabilità ospedaliera
- Riconoscimento pensioni di invalidità anche in sede giudiziale
- Varie tipologie di danno risarcibile: danno patrimoniale e danno non patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite dell’11 novembre 2008 e successive
- Modalità e criteri adottati per valutare il danno alla persona e per indennizzare il danneggiato…..anche se la salute, per sua natura, non ha prezzo.

Maggiori informazioni possono essere richieste direttamente allo sportello della Casa del Consumatore Sede Regione Campania sita in Pomigliano d’Arco (Na), c/o Obiettivo Famiglia Federcasalinghe presso Centro Paolo Borsellino & Rita Atria,  via Locatelli, 31 previo appuntamento al responsabile Vicepresidente  Avv. Roberto Pignataro dalle 15.00 alle 18.00) al numero 3333493414  o al seguente indirizzo e-mail studiorobpignataro@libero.it


 E’ IN CORSO NEL TERRITORIO DI BRUSCIANO E LIMITROFI LA POSSIBILITA’ DI INTRAPRENDERE UNA CLASS ACTION PER LA TUTELA ED IL RISARCIMENTO PER I DISSERVIZI TELEFONICI RISCONTRATI NEGLI ULTIMI GIORNI A CARICO DI VARIE COMPAGNIE TELEFONICHE TRA LE QUALI VODAFONE. CONTATTATECI ESPONENDO LE VOSTRE DIFFICOLTA’ IN MERITO.

domenica 18 maggio 2014

Furto d’identità

Cosa è il furto d’identità
Il furto di identità avviene quando qualcuno ottiene indebitamente i tuoi dati sensibili personali o aziendali per utilizzarli a scopo illecito.
Quali sono i rischi che si corrono e i possibili danni?
I rischi che si corrono sono:
-          Danni Economici – Perdite finanziarie serie
-          Danni Morali – Perdita di reputazione dovuta dall’utilizzo del proprio nome per commettere furti o truffe
-          Difficoltà nel cancellare eventuali illeciti commessi con il proprio nome.
Dimensione del fenomeno in Italia
Diversi studi di Adiconsum e varie testate giornalistiche danno le dimensioni del fenomeno:
-          negli ultimi anni Il 14 % degli italiani è stato vittima di un furto di identità.
-          In media, le vittime hanno impiegato fino a 5/6 mesi per rendersi conto di aver subito un furto di identità
-          Il 71% delle vittime italiane ha subito perdite finanziarie (anche fino a € 15.000)
-          Solo il 13% degli italiani ritiene che vi sia la probabilità di rimanere vittima di un furto di identità
Conclusioni: c’è una percezione molto bassa di un fenomeno molto grave e che è in continuo aumento.
Come avviene il furto d’identità?
Il furto d’identità può accadere in qualsiasi momento durante alcune attività quotidiane nelle quali può avvenire la sottrazione dei ns. dati personali sensibili:
BIN RAIDING - trafugare documenti personali nell'immondiziaA casa:
quando gettate i documenti personali (bollette – estratti conto bancari, ricevute di pagamenti, fotocopie di documenti, ). I documenti vengono trafugati all’interno dell’immondizia. Non è sufficiente appallottolare o stracciare i documenti in quanto la maggior parte dei dati rimangono visibili.

falsi sondaggi telefoniciper telefono  (falsi sondaggi telefonici). Diffidare dai sondaggi telefonici.
via internet (phishing – email truffa). Fare molta attenzione nella navigazione su siti non attendibili e soprattutto nell’apertura di email ricevute.

al lavoro:
con le stesse modalità che per i dati personali, ma con lo svantaggio che i dati aziendali possono essere quantitativamente molto numerosi  per cui risulta ancora più difficile ma estremamente necessario proteggerli.
I dati aziendali sensibili sono: fatture – documenti commerciali – atti – documenti del personale – elenchi clienti

Come prevenire il furto d’identità?

armadi cassefortiCustodire i documenti personali in appositi spazi chiusi a chiave. (armadi,casseforti)
Controllare spesso i saldi bancari per verificare eventuali movimenti sospetti
Non pubblicare online i propri dati personali

distruggidocumentiNon gettare documenti senza averli prima distrutti completamente in modo renderli illeggibili (con un buon distruggidocumenti)
Dotarsi di sistemi antivirus sempre aggiornati
Proteggere tutti i pc con password di accesso

Inoltre le aziende devono:
Dotarsi di una politica aziendale di protezione dei dati e farla applicare e tutti i dipendenti
Fornire i dipendenti di tutti gli strumenti idonei per la distruzione dei dati (per esempio antivirus, distruggidocumenti, armadi con chiusura a chiave)
Ti invitiamo a scaricare le guide gratuite per un approfondimento
se desideri leggere l’articolo oppure vedere il video “Come scegliere il distruggidocumenti” clicca quì
e contattaci per ulteriori informazioni o consigli

giovedì 15 maggio 2014

La riforma del condominio: le prassi positive


 La legge di riforma del condominio ha espressamente  previsto la possibilità, da parte dei condòmini, di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in possesso dell'amministratore di condominio, e ciò in ogni tempo, e di estrarne copia. La stessa legge ha inoltre imposto, recependo prassi e giurisprudenza consolidata, l'apertura di un conto corrente condominiale.
 Questa valorizzazione delle possibilità dei condòmini di essere informati sulla gestione contabile del condominio hanno l'evidente scopo di rendere il più possibile trasparente l'amministrazione dei beni comuni. In questo senso va anche, infatti, la previsione in base alla quale ciascun condomino ha, per il tramite dell'amministratore, la possibilità di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica del conto corrente bancario, nonché la norma che impone a chi amministra di fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.
 Sempre improntata alla trasparenza è pure la disposizione che individua compiutamente il contenuto del rendiconto condominiale. Così come vanno nella medesima direzione le norme che si occupano di disciplinare la possibile nomina di un revisore che verifichi la contabilità del condominio. 
 Grazie a tutte queste previsioni, fra le quali non va comunque dimenticata anche quella che tratta della eventuale nomina di un consiglio di condominio con funzioni consultive e di controllo, i condòmini hanno, allo stato, tutti i mezzi necessari per avere un quadro chiaro e preciso della situazione contabile del proprio condominio. Il che non può che rappresentare un vantaggio anche per gli amministratori che svolgendo la loro attività in tutta trasparenza non potranno che consolidare il rapporto di fiducia con i proprietari delle unità immobiliari site negli edifici che amministrano.

 
 presidenza e segreteria APPC
 Associazione Piccoli Proprietari Case
 Napoli trav. Nuova Marina, 8 palazzo Gentile
 tel 0813594100 fax 0818491927
 mail: appcnapoli@libero.it

lunedì 17 marzo 2014

Congedo per maternità alle lavoratrici precarie


Legge 488/1999 Art. 49, comma 1 
(Circ. 143 del 16 luglio 2001)


A CHI SPETTA


L’assegno di maternità dello Stato può essere richiesto:
  • dalla madre, anche adottante;
  • dal padre, anche adottante;
  • dall’affidataria preadottiva;
  • dall’affidatario preadottivo;
  • dall’adottante non coniugato;
  • dal coniuge della madre adottante o dell’affidataria preadottiva;
  • dall’affidatario/a (non preadottivo/a) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.
NON SPETTA

Non spetta alcun assegno per il figlio minore adottato dal coniuge quando è figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge.

I REQUISITI


REQUISITO ASSICURATIVO/LAVORATIVO

Il requisito assicurativo/lavorativo pari a 3 mesi di contribuzione tra i 18 o i 9 mesi precedenti il parto può essere correlato all' attività lavorativa subordinata , parasubordinata, e autonoma.
  • Lavoro subordinato
3 mesi di contribuzione corrispondono a (Circ. 143 del 16 luglio 2001):
  • 90 giorni di attività lavorativa per i lavoratori retribuiti a giornata;
  • 13 settimane di attività lavorativa per i lavoratori retribuiti a settimana;
  • 24 ore (di lavoro alla settimana), moltiplicato per 13 settimane, per i lavoratori retribuiti ad ore (si applicano i criteri di calcolo vigenti per i lavoratori domestici,considerando valide per l’accreditamento di un contributo settimanale 24 ore settimanali lavorative)
  • Lavoro parasubordinato
3 mesi di contribuzione corrispondono a:
  • 3 mensilità della contribuzione effettiva nella misura dell'aliquota dello 0,72% , da reperire nei 12 mesi che precedono i due anteriori alla data del parto (Circ. 143 del 16 luglio 2001 ).
  • Lavoro autonomo
Nel caso in cui il requisito contributivo dei 3 mesi si perfezioni con i contributi da lavoro autonomo, per essere validi ai fini del diritto, tali contributi devono essere stati interamente versati Msg 4193 del 19.02.08.
  • Lavoro all’estero in Paesi dell’Unione Europea
Nel caso di lavoro all’estero in Paesi dell’Unione europea i previsti requisiti contributivi possono essere raggiunti anche attraverso la totalizzazione dei periodi italiani ed esteri, se non sovrappostie purché la lavoratrice possa far valere almeno 1 contributo in Italia. Sarà cura delle Sedi Inps chiedere all’ente estero, attraverso il formulario E 001, la certificazione su formulario E 205, dei periodi di lavoro all’estero dichiarati dall’interessata. Msg 4193 del 19.02.08
  • Lavoro all’estero in Paesi extracomunitari convenzionati
Nel caso di lavoro all’estero in Paesi extracomunitari convenzionati il requisito contributivo nonpuò essere raggiunto attraverso la totalizzazione dei periodi italiani ed esteri. Msg 4193 del 19.02.08.

N.B.: In caso di attività a tempo parziale per il raggiungimento del requisito dei 3 mesi di contribuzione è necessario che l'attività lavorativa prestata abbia dato luogo all'accreditamento di 13 contributi settimanali (msg 20583 del 20/07/2006).

REQUISITI PER LA MADRE
  • Alle mamme lavoratrici precarie residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno (punto1, cpv 4), con almeno 3 mesi di requisiti lavorativi (punto 2.1, cpv 4), conseguiti anche presso datori di lavoro non tenuti al versamento contributivo presso l’Inps, nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto, o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione, e che godono di una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità (punto 2.1, cpv 3), spetta, per ogni figlio nato dal 2.7.2000 ovvero adottato o dato in affidamento preadottivo, un assegno pari alla quota differenziale tra l’importo del trattamento economico di maternità, previdenziale e non, (se inferiore) e quello dell’assegno erogato dall’Inps a carico dello Stato.
Nell’ipotesi di madre lavoratrice iscritta alla Gestione Separata, ai fini della concessione della quota differenziale dell’assegno di maternità dello Stato,occorre che siano soddisfatti i seguenti requisiti (Circ. 62 del 29.04.2010):
  • abbia diritto all’indennità di maternità a carico della Gestione Separata, sia pure in misura ridotta, in quanto risultano accreditate in favore della stessa i 3 mesi di contribuzione effettiva nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo obbligatorio (ordinario e/o anticipato);
  • abbia, inoltre, 3 mesi di contribuzione per la maternità, maturati anche in gestioni diverse, nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi antecedenti la data dell’evento (parto o ingresso del minore adottato/affidato nella famiglia anagrafica della richiedente).
  • mamme residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno (punto1, cpv 4), che hanno perso il diritto (punto 2.2, cpv 4) a prestazioni previdenziali o assistenziali (punto 2.2, cpv 2) derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa per almeno 3 mesi (punto 2.1, cpv 4), a condizione che il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a tali prestazioni e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino non sia superiore a quello di godimento delle suddette prestazioni e comunque non sia superiore a 9 mesi, spetta, per ogni figlio nato dal 2.7.2000 ovvero adottato o dato in affidamento preadottivo, un assegno erogato dall’Inps, a carico dello Stato, di importo pari a 1.549,37 Euro, rivalutabili ogni anno, a partire dal 2001.
Nell’ipotesi di madre lavoratrice iscritta alla Gestione Separata,che ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali , il diritto all'assegno di maternità dello Stato si realizza al verificarsi delle seguenti condizioni(Circ. 62 del 29.04.2010):
  • abbia svolto attività lavorativa per la quale risultino versati 3 mesi di contribuzione effettiva (non è rilevante l’arco temporale nel quale si collocano tali mesi di contribuzione);
  • abbia fruito, a seguito della suddetta attività lavorativa (per la quale risultano versati 3 mesi di contribuzione), di una delle prestazioni previdenziali di al punto 2.2 della circolare 143/2001, in particolare: malattia, maternità, degenza ospedaliera;
  • tra l’ultimo giorno di fruizione di una delle predette prestazioni previdenziali (malattia, maternità o degenza ospedaliera) e la data del parto (o ingresso in famiglia) è necessario che non sia decorso un periodo di tempo superiore a quello di durata della prestazione stessa, periodo che, comunque, non può essere superiore a 9 mesi.
  • Alle mamme residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno (punto1, cpv 4) che durante il periodo di gravidanza hanno cessato di lavorare per recesso, anche volontario (punto 2.3, cpv 3), dal rapporto di lavoro, a condizione che possano far valere 3 mesi di contribuzione (punto 2.1, cpv 4) nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto, spetta, per ogni figlio nato dal 2.7.2000 ovvero adottato o dato in affidamento preadottivo, un assegno erogato dall’Inps, a carico dello Stato, di importo pari a 1.549,37 Euro, rivalutabili ogni anno, a partire dal 2001.
REQUISITI ULTERIORI PER IL PADRE

residente, cittadino italiano o comunitario o extracomunitario, in possesso di carta di soggiorno (punto 3)

L’assegno può essere richiesto dal :
  • padre in caso di abbandono (punto 3.1) del figlio da parte della madre, o di affidamento esclusivo del figlio al padre, sempre che sia in possesso, al momento dell’abbandono o dell’affidamento esclusivo, dei requisiti 3 mesi di contribuzione (punto 2.1, cpv 4) fra i 18 e i 9 mesi precedenti o che abbia perso il diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali (punto 2.2, cpv 2) derivanti dallo svolgimento da almeno 3 mesi di attività lavorativa (punto 2.1, cpv 4) purché sussistano congiuntamente altre condizioni quali:
    • al momento della nascita anche la madre sia soggiornante e residente in Italia;
    • al momento della domanda, il figlio sia stato riconosciuto dal padre;
    • al momento della domanda, il figlio si trovi presso la famiglia del padre e non sia affidato a terzi.
  • padre affidatario preadottivo (punto 3.2), nell’ipotesi di separazione dei coniugi intervenuta nel corso della procedura di affidamento preadottivo sempre che sia in possesso, al momento dell’affidamento, dei requisiti 3 mesi di contribuzione (punto 2.1, cpv 4) fra i 18 e i 9 mesi precedenti o che abbia perso il diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali (punto 2.2, cpv 2) derivanti dallo svolgimento da almeno 3 mesi di attività lavorativa (punto 2.1, cpv 4) purché sussistano congiuntamente altre condizioni quali:
    • al momento della domanda, il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’affidatario;
    • la moglie (separata) affidataria non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno.
  • padre adottante (punto 3.3) , nell’ipotesi di adozione senza affidamento quando intervenga la separazione dei coniugi, sempre che sia in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti 3 mesi di contribuzione (punto 2.1, cpv 4) fra i 18 e i 9 mesi precedenti o che abbia perso il diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali (punto 2.2, cpv 2) derivanti dallo svolgimento da almeno 3 mesi di attività lavorativa (punto 2.1, cpv 4) purché sussistano congiuntamente altre condizioni quali:
    • al momento della domanda, il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante;
    • la moglie (separata) adottante non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno;
  • padre adottante non coniugato (punto 3.4), nell’ipotesi di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, sempre che sia in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti 3 mesi di contribuzione (punto 2.1, cpv 4) fra i 18 e i 9 mesi precedenti o che abbia perso il diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali (punto 2.2, cpv 2) derivanti dallo svolgimento da almeno 3 mesi di attività lavorativa (punto 2.1, cpv 4) purché sussistano congiuntamente altre condizioni quali:
    • al momento della domanda, il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante non coniugato;
    • al momento della domanda, il minore sia soggetto alla potestà dell’adottante non coniugato e non sia in affidamento presso terzi.
  • padre che ha riconosciuto il neonato o coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva (punto 3.5), in caso di decesso, rispettivamente, della madre o della donna che ha avuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo purché sussistano congiuntamente altre condizioni al momento della domanda quali:
    • regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o coniuge della deceduta;
    • il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica;
    • il minore sia soggetto alla sua potestà;
    • il minore non sia in affidamento presso terzi;
    • la donna deceduta non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno.
I requisiti dei 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti o che abbia perso il diritto , da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali non sono richiesti in quanto il diritto all’assegno deriva dalla madre o donna deceduta.

Qualora il padre possa far valere tali requisiti, può percepire l’assegno anche a proprio titolo, presentando una domanda autonoma alla stessa sede Inps dove la donna aveva presentato la domanda o alla sede dell’ultima residenza della donna nel caso in cui la donna deceduta non avesse presentato la domanda.

IL CALCOLO DELL'INDENNITÀ

L’ IMPORTO

L’importo dell'assegno erogato dall'Inps a carico dello Stato è pari a:
  • 1.549,37 Euro per l'anno 2001 (misura intera) Circ. 143/2001
  • 1.632,58 Euro per l'anno 2002 (misura intera) Circ. 59/2002
  • 1.671,76 Euro per l'anno 2003 (misura intera) Circ 62/2003
  • 1.713,55 Euro per l'anno 2004 (misura intera) Circ. 58/2004
  • 1.747,82 Euro per l'anno 2005 (misura intera) Circ. 59/2005
  • 1.777,53 Euro per l'anno 2006 (misura intera) Circ. 51/2006
  • 1.813,08 Euro per l'anno 2007 (misura intera) circ 77/2007
  • 1.843,90 Euro per l'anno 2008 (misura intera) circ. 48/2008
  • 1.902,90 Euro per l'anno 2009 (misura intera) circ. 36/2009
  • 1.916,22 Euro per l'anno 2010 (misura intera) circ. 37/2010
Tale assegno non deve essere confuso con l’assegno sociale erogato dai comuni che è, invece, erogato senza copertura assicurativa.

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda corredata della necessaria documentazione..

L’interessata deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:
  • bonifico bancario o postale;
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP,previo accertamento dell’identità del percettore:
    • da un documento di riconoscimento;
    • dal codice fiscale;
    • dalla consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all’interessato via Postel in Posta Prioritaria.
N.B.: Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (IBAN)

LA DOMANDA

(circ. 143/2001 punto E)

Il modulo di domanda " MOD.ASS.MAT./Stato" (Codice SR28) deve essere presentato alla sede Inps di appartenenza nel termine perentorio di 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento.

Il richiedente dovrà fornire le dichiarazioni ed allegare eventuali autocertificazioni come indicato nel modulo di domanda.

LE NORME


Legge 488/1999 Art. 49, comma 1Legge 23 dicembre 1999, n. 488
(in Suppl. ordinario n. 227/L, alla Gazz. Uff. n. 302, del 27 dicembre 1999). -
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).
Circ. 143 del 16 luglio 2001Circolare n. 143 del 16 luglio 2001
OGGETTO: Art. 49, comma 8, della legge 488/99. Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 452, del 21.12.2000.
Assegno di maternità a carico dello Stato, concesso ed erogato dall’Inps.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
All. 2 circ. 143/2001ALL2
MOD.ASS. MAT./ Stato


DOMANDA DI ASSEGNO DI MATERNITA' DELLO STATO
(Legge 488 / 1999 , art. 49, comma 8)
Circ. 59/2002OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia, maternità, tubercolosi e a favore degli handicappati. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2002.
Circ 62/2003OGGETTO:Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2003.
Msg. n. 16371
del 25.05.2004
Provvidenze a favore dei cittadini  degli Stati che hanno fatto ingresso nell'Unione Europea a partire da 1° marzo 2004
Circ. 58/2004OGGETTO:Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2004.
Circ. 59/2005OGGETTO:Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2005.
Msg 20583 del 20/07/2006“Assegno di maternità dello Stato”-requisito contributivo.
Circ. 51/2006OGGETTO:Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2006.
circ 77/2007 OGGETTO:Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2006.
Msg 4193 del 19.02.08.OGGETTO: assegno maternità a carico dello Stato: regolamentazione comunitaria e convenzioni bilaterali di sicurezza sociale
circ. 48/2008Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2008.
circ. 36/2009Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2009.
circ. 37/2010Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2010. L. Finanziaria 2010: art.2, comma 153
circ.62/2010Prestazioni economiche di maternità - Varie