lunedì 18 dicembre 2017

La domanda di esenzione dal canone Rai 2018

La domanda di esenzione dal canone Rai, per chi non possiede un apparecchio televisivo, deve essere ufficialmente presentata entro il 31 gennaio 2018, ma, per evitare che venga automaticamente scalata la prima rata con la bolletta di gennaio, consigliamo vivamente a chiunque voglia farne richiesta di compilare e inviare l’apposito modulo online entro e non oltre il 31 dicembre 2017.
Tale scadenza è invece anticipata al 20 dicembre nel caso in cui la domanda sia inviata per mezzo posta tradizionale: il modulo dovrà essere compilato, corredato da una copia del documento d’identità e inviato per mezzo raccomandata a Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
I contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, possono presentare la dichiarazione sostitutiva compilando il Quadro A dell’apposito modello.
Lo stesso modello, può essere utilizzato dai contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per certificare la non detenzione in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari.
Inoltre, lo stesso modello, può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio TV.
La dichiarazione sostitutiva ha valenza annuale, quindi per evitare l’addebito in bolletta, va presentata ogni anno, salvo cambiamento delle condizioni di possesso TV.
Il modello di dichiarazione sostitutiva può essere utilizzato anche per:
·   segnalare che il canone Rai è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice fiscale (Quadro B);
·    comunicare la modifica delle condizioni, precedentemente attestate, per esempio in caso di acquisto di un televisore nel corso dell’anno, avvenuto successivamente alla presentazione di una precedente dichiarazione sostitutiva, oppure nel caso in cui sia venuta meno la situazione di appartenenza alla medesima famiglia anagrafica precedentemente dichiarata mediante la compilazione del Quadro B (Quadro C).

La dichiarazione sostitutiva non deve essere presentata dai contribuenti che non sono titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale.

Ricordiamo che la dichiarazione è presentata sotto la propria responsabilità e la non veridicità è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).


sabato 16 dicembre 2017

Sicurezza e Dignità in ambito Domestico


Presso il Consiglio Regionale , Sala Schermo, si è svolto l ' incontro "Sicurezza e dignità in ambito domestico" organizzato  dalla Commissione  Pari Opportunità della Regione Capraina
dalla Sottocommissione:
Casalinghe, mondo del Lavoro/Famiglia composta da:
Testa Dominique
Carollina Ciacci
Rossella Fasulo

All' incontro hanno partecipato:

Federica Rossi Gasparrini
Presidente  Obiettivo Famiglia Federcasalinghe Nazionale

Daniele Leone
Direttore  INAIL Regione Campania

Loredana Raia
Consigliera Regionale con delega alle Pari Opportunità;

Natalia Sanna
Presidente della Commissione Pari Opportunità.

Dominique Testa
Sottocommissione Casalinghe, mondo del Lavoro/Famiglia

Maddalena Vitalone
Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli

Teresa Grasso
Coordinatrice del centro Anti Violenza ARTEMISIA

Ha Moderato:

Carolina Ciacci
Ordine dei Medici e Odontoiatri di Napoli e Provincia


Sono intervenuti:

Pasquale Annunziata
Direttore Distretto 51 Asl Na 3 sud

Fortunato Giaquinto
Responsabile A.T.S. delle Associazione dei Consumatore Campania


Durante l' incontro si è parlato della Legge 493/99  che riconosce il valore socio-economico e é  stato sottolineato il Ruolo della Casalinga nella società che, come ben illustrato da Federica Rossi  Gasparrini, si è evoluto in questi anni tanto da uscire fuori dallo stereotipo casalinga = donna di casa, allargando i propri interessi e impegni diventando una figura centrale e di riferimento nella società.  L’evoluzione oggi consente di modificare il termine casalinga in "Family Manager", Infatti il "Family Manager" è una realtà che può essere declinata sia al maschile che al femminile in una società che tende alla parità dei sessi.

Quanto espresso dalla Gasparrini è stato recepito positivamente dagli altri partecipanti.

domenica 19 novembre 2017

È una vittoria importante per i consumatori: La fatturazione mensile

sono state accolte le nostre richieste per l’estensione della norma anche alle pay tv, l’aumento delle sanzioni e l’indennizzo forfettario, anche se nel testo mancano gli indennizzi per il pregresso”


La fatturazione a 28 giorni, anziché a 30, è stata introdotta dagli operatori nel 2015, creando in questo modo una tredicesima mensilità extra. Inizialmente, per contrastare questa pratica, la soluzione per il consumatore era chiedere alla compagnia di recedere dal contratto.

A pagare un prezzo sproporzionato sono i consumatori che si ritrovano con un aumento del costo annuale dell'8,5%.

Mentre per le compagnie della telefonia mobile vige il mercato libero, lo stesso non può dirsi per quelle fisse, controllate dall'Agcom. Già nel marzo scorso, l'Authority, con ladelibera 121/17/CONS aveva stabilito la fatturazione mensile sui contratti di telefonia fissa, Adsl e fibra, vietando quella a 28 giorni. 

Le compagnie si sono rivolte al Tar, facendo ricorso contro la delibera, ma continuando di fatto ad applicare i rincari.

Dodici mesi di fatturazione al posto dei tredici, con un mese di pagamenti in meno che non sarà più 'regalato' agli operatori. Dopo l'Agcom, anche la politica ha deciso di mettere un freno alla fatturazione a 28 giorni, introdotta nel 2015. A fissare i nuovi termini di pagamento degli abbonamenti è un emendamento al decreto legge collegato alla manovra, presentato dal relatore Silvio Lai (Pd), il via libera in commissione Bilancio al Senato.

L'emendamento prevede che le bollette vengano fatturate su base mensile per abbonamenti telefonici, tv e internet, con l'eccezione delle offerte promozionali, che potranno avere scadenze inferiori al mese. Già qualche mese fa, l'Agcom, l'autorità garante delle comunicazioni, aveva deciso di avviare procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori telefonici Tim, Wind Tre, Vodafone e Fastweb per il mancato rispetto delle disposizioni relative alla cadenza delle fatturazioni e dei rinnovi delle offerte di comunicazioni elettroniche.

Gli operatori del settore, dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il termine di 120 giorni dall'approvazione del decreto legge.

L'esclusione di altre tipologie d'impresa, come le aziende fornitrici di gas ed energiaè dovuta alla logica constatazione che tale costi sono vincolati ai consumi e non all'arco temporale.

I fornitori di servizi dovranno inoltre ''garantire informazioni chiare e trasparenti" sulle diverse offerte e l'Autorità del settore, con la sua vigilanza, assicurerà che gli utenti possano fare scelte informate.

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE, 11 MILIONI DI MULTE A TRE ISTITUTI DI CREDITO PER ANATOCISMO BANCARIO


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 31 ottobre 2017, ha sanzionato, deliberando la chiusura di tre procedimenti istruttori per pratiche commerciali scorrette, UniCredit S.p.A. (5 milioni di euro), Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (4 milioni di euro) e Intesa San Paolo S.p.A. (2 milioni di euro) per un ammontare complessivo di 11 milioni di euro.
Le tre banche hanno adottato condotte aggressive, in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, aventi ad oggetto la pratica dell’anatocismo bancario, ovvero il calcolo degli interessi sugli interessi a debito nei confronti dei consumatori.
Tali condotte sono state poste in essere in un quadro normativo in evoluzione che attualmente ne consente l’applicazione solo ed esclusivamente per gli interessi che il cliente autorizzi preventivamente ad addebitare sul conto corrente. In tale contesto, ad esito dell’attività istruttoria è emerso che le banche hanno attuato una politica di forte spinta all’acquisizione delle autorizzazioni all’addebito in conto corrente nei confronti della clientela adottando varie strategie con le quali i clienti sono stati sollecitati a concedere l’autorizzazione, nel presupposto che l’addebito in conto corrente degli interessi debitori fosse il modus operandi ordinario e senza considerare le conseguenze di tale scelta in termini di conteggio degli interessi sugli interessi debitori.
Tale strategia è stata sostenuta da varie azioni finalizzate all’acquisizione delle autorizzazioni da parte della clientela che ancora non aveva effettuato la scelta, attraverso sollecitazioni e monitoraggio da parte della rete e delle funzioni/strutture interne coinvolte, sia sui canali fisici (posta e filiali), sia sull’internet banking. Ciò è avvenuto con l’uso di comunicazioni personalizzate precompilate, email e pop-up nella homepage delle aree clienti volti all’attivazione delle procedure di autorizzazione on line preventiva all’addebito in conto degli interessi debitori che non consentivano al consumatore di fornire il diniego espresso all’autorizzazione.
Le banche, nell’adottare tali politiche, hanno fatto attenzione nell’informativa fornita ai clienti a rilevare solo le possibili conseguenze negative in caso di mancata autorizzazione, evidenziando gli effetti in caso di mancato pagamento degli interessi in termini di interessi di mora e di segnalazione alle banche dati finanziarie e creditizie sui cattivi pagatori, e non accennando alle conseguenze dell’autorizzazione connesse con l’applicazione di interessi anatocistici.
L’Autorità ha dunque ritenuto scorrette le modalità utilizzate, tali, nell’insistenza e nella forma con cui sono state richieste le autorizzazioni, da condizionare indebitamente i consumatori e da far assumere loro decisioni che non avrebbero altrimenti preso in considerazione dell’applicazione, in caso di addebito degli interessi in conto, dell’anatocismo bancario.
Nel corso dell’istruttoria sono stati svolti accertamenti ispettivi con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
Roma, 17 novembre 2017
fonte: AGCM

sabato 18 novembre 2017

Se il servizio di raccolta dei rifiuti non avviene o si dimostra inefficiente

Se il servizio di raccolta dei rifiuti non avviene o si dimostra inefficiente, il cittadino ha diritto ad una riduzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani fino al pagamento di un’imposta non superiore al 40% dell’importo della somma da corrispondere (cifra determinata in base alla distanza dal più vicino punto di raccolta effettivamente servito).

Tale disservizio, tuttavia, deve essere certificato dal giudice di merito. Così afferma l’Ordinanza n. 22531 del 27 settembre 2017 della Corte di Cassazione accogliendo il ricorso di un albergo di Napoli che, a seguito di lunghe e protratte disfunzioni nel servizio di raccolta dei rifiuti, ha ottenuto il riconoscimento del diritto alla riduzione della TARSU.

Il sole 24 ore

L’emergenza rifiuti taglia la Tarsu: diritto a sconti fino all’80%

TARI: errori commessi dagli enti comunali

La parte variabile della TARI deve essere computata solo una volta, considerando l'intera superficie dell'utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso Comune. È la risposta fornita durante il question time all’interrogazione n. 5-10764 sulle modalità di calcolo della quota variabile della tariffa rifiuti (TARI).
Con l’interrogazione n. 5-10764, gli interroganti chiedono di sapere se la quota variabile della tassa sui rifiuti (TARI) debba essere calcolata una sola volta per tipologia di occupazione, ad esempio per una utenza domestica, pur se questa risulti costituita da più superfici.
In situazioni simili (ad esempio una superficie complessiva di 150 mq. di cui 100 mq. relativi all'appartamento, 30 mq.al garage e 20 mq. alla cantina), i Comuni talvolta moltiplicano la quota variabile sia in relazione all'appartamento che alle due pertinenze, determinando una tariffa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una sola volta rispetto alla superficie totale.
Dalla legge (il riferimento è al D.P.R. n. 158/1999), tuttavia, non si ricava la possibilità di computare la quota variabile sia in riferimento all'appartamento che per le pertinenze.

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10764
presentato da
L'ABBATE Giuseppe
testo di
Mercoledì 8 marzo 2017, seduta n. 755
  L'ABBATE e SCAGLIUSI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa rifiuti), con le modifiche apportate dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge Finanziaria 2000) e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 5, illustra il «Calcolo della tariffa per le utenze domestiche», rimandando all'allegato 1 e precisamente al punto 4.2 del medesimo relativo al «Calcolo della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche»;
il «Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)», redatto dal dipartimento delle finanze e da Studiare Sviluppo, all'articolo 16, riporta le «tariffe per le utenze domestiche» e risulta essere l'ultimo vademecum a disposizione di enti e contribuenti in grado di illustrare la normativa in oggetto; 
il Sole24Ore, nell'articolo dal titolo «Tari, spazio per riduzione se c’è un disservizio» (datato 4 dicembre 2014), parla di «errori commessi dagli enti, per esempio nel calcolo della quota variabile delle utenze domestiche che va computata una sola volta a prescindere dal numero delle pertinenze [...] La quota variabile va invece computata una sola volta, essendo l'utenza domestica riferita alla medesima famiglia» –:
se la «quota variabile» della Tassa sui rifiuti (Tari) vada calcolata una sola volta per tipologia di occupazione (ad esempio per l'utenza domestica), pur se questa risulti costituita da più superfici. (5-10764)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 18 ottobre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-10764
Con l'atto di sindacato ispettivo in esame gli Onorevoli interroganti, premettono che:
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, all'articolo 5 illustra il «Calcolo della tariffa per le utenze domestiche», rimandando al punto 4.2 dell'allegato 1 dello stesso decreto elativo al «Calcolo della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche»; il prototipo di «Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)», all'articolo 16 disciplina le «tariffe per le utenze domestiche»;
   
l'articolo del Sole24Ore del 4 dicembre 2014 dal titolo «Tari, spazio per riduzione se c’è un disservizio», parla di «errori commessi dagli enti, per esempio nel calcolo della quota variabile delle utenze domestiche che va computata una sola volta a prescindere dal numero delle pertinenze [...] La quota variabile va invece computata una sola volta, essendo l'utenza domestica riferita alla medesima famiglia»;
Ciò premesso, gli interroganti chiedono di sapere se la quota variabile della tassa sui rifiuti (TARI) vada calcolata una sola volta per tipologia di occupazione, ad esempio per una utenza domestica, pur se questa risulti costituita da più superfici.
La problematica sollevata è tesa, in particolare, ad evidenziare che in situazioni simili a quelle riportate nell'articolo sopra citato-ossia di una superficie complessiva di 150 mq. di cui 100 mq. relativi all'appartamento, 30 mq.al garage e 20 mq. alla cantina, e di un nucleo familiare di 4 persone – i comuni talvolta moltiplicano la quota variabile sia in relazione all'appartamento che alle due pertinenze, determinando una tariffa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una sola volta rispetto alla superficie totale. 
Al riguardo, sentiti gli Uffici interessati, occorre osservare che dalla lettura del punto 4.2 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, che disciplina le modalità di calcolo della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche, non si ricava la possibilità di computare la quota variabile sia in riferimento all'appartamento che per le pertinenze. 
Il punto 3 del predetto allegato 1, infatti, nel disciplinare la suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile, prevede che «la parte variabile ΣTV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza». 
Pertanto, da tale disposizione si può far discendere che se una singola utenza è composta – riprendendo ancora una volta il precedente esempio – da un appartamento, un garage e una cantina, la parte variabile va considerata una sola volta e, di conseguenza, un diverso modus operandi da parte dei comuni non trova alcun supporto normativo. 
Vale, inoltre, la pena di richiamare quanto indicato nell'articolo 17, comma 4, del Prototipo di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI – in ordine agli occupanti le utenze domestiche.
Tale comma, infatti, precisa che «Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche». 
La richiamata norma regolamentare prende in considerazione un caso particolare, in relazione al quale sono stati forniti chiarimenti in ordine al numero di occupanti da considerare ai fini del calcolo della tariffa, prevedendo la facoltà di considerare le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito, condotti da un occupante persona fisica, alla stregua di utenze domestiche con un solo occupante, nel caso in cui tali immobili siano situati in un comune nel quale il conduttore persona fisica non abbia anche la propria utenza abitativa. 
Da tale eccezione si deve quindi ricavare la regola generale, applicabile al caso prospettato nell'interrogazione di che trattasi, secondo la quale la parte variabile della tariffa va computata solo una volta, considerando l'intera superficie dell'utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso comune.

 Rivolgiti alle nostre sedi territoriali per info e assistenza

Energia: Diritti a Viva Voce

Continua anche per tutto il 2017 il progetto “Energia: Diritti a Viva Voce” promosso dalle Associazioni dei consumatori, tra cui anche la Casa del Consumatore, e finanziato dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico su disposizione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. 

Iniziato a settembre 2011, il progetto è nato per far fronte alle numerose segnalazioni e richieste di aiuto e assistenza rivolte dai consumatori relativamente al settore dell’energia elettrica e del gas. Nelle scorse edizioni sono state numerosissime infatti le segnalazioni e le richieste di assistenza pervenute agli sportelli delle diciassette Associazioni dei consumatori e al call center, da parte di consumatori in difficoltà.
Tra le segnalazioni e le problematiche più frequenti giunte agli sportelli, si segnalano, tra gli altri, attivazione di contratti non richiesti da parte dei fornitori di energia elettrica e gas, addebiti anomali in bolletta, fatture di conguaglio, richieste di rateizzazioni, informazioni sulle tariffe applicate in regime di maggior tutela e quelle del mercato libero, informazioni circa l’addebito di morosità nelle bollette, distacchi e riduzioni di potenza per mancati pagamenti.

Obiettivo del progetto è quindi di aiutare i consumatori, fornendo loro le risposte alle loro problematiche e assistendoli anche nelle procedure di reclamo e conciliazione con le società di energia elettrica e gas.

Per fornire un’assistenza puntuale è stata attivata una rete di sportelli delle Associazioni dislocata sul territorio nazionale e un call center nazionale.

Nello specifico il personale operativo presso gli Sportelli territoriali attivati per il progetto devono:

- orientare i consumatori tra le diverse offerte commerciali, anche attraverso l’ausilio del sistema  “Trova offerte” messo a disposizione dall’AEEG e fornire un’assistenza ai cittadini che intendono rivolgersi al mercato libero;
- informare ed educare il consumatore sulle novità intervenute sulla tariffa bioraria in vigore dal luglio 2009 anche per gli utenti del mercato di maggior tutela anche alla luce delle novità recenti che hanno cambiato gli scenari di contesto;
- fornire assistenza per l’ottenimento del Bonus sociale gas/energia, o il mantenimento dello stesso;
- supportare il cliente finale che si trovi in difficoltà con il proprio gestore, fornendogli informazioni utili anche alla redazione del reclamo e all’attivazione della procedura di conciliazione;
- informare i cittadini su come tenere sotto controllo i propri consumi giornalieri e sulle nuove classificazioni di etichettatura dei prodotti energetici (televisori e principali elettrodomestici) al fine di poter effettuare scelte consapevoli e un risparmio energetico oltre che monetario.

Gli sportelli “Energia: diritti a VivaVoce” della Casa del Consumatore sono a:

Milano: Via Bobbio, 6  
dal Lunedì  al Venerdì  9.30 – 13.30
Mail: info@casadelconsumatore.it     
Tel: 02/76316809

Genova: Salita S. Leonardo, 9/2
dal Lunedì  al Venerdì  9.00 – 13.00
Tel:  010/2091060
Mail: liguria@casadelconsumatore.it

Roma: Largo del Nazareno, 11
Lunedì, mercoledì, venerdì  10.00 -  18.00
Giovedi’ 14.30 - 16.30
Tel: 06/64463420
Mail: conciliazione@casadelconsumatorelazio.it

E DA QUEST'ANNO ATTIVI ANCHE GLI SPORTELLI VOLONTARI DELLA CASA DEL CONSUMATORE:
Asti: Via Giuseppe Gaeta, 12
dal Lunedì  al Venerdì  9.00 – 13.00 e 15.00 - 18.00
Tel: 0141/530197
email: info@casadelconsumatore-piemonte.it
Firenze: Viale Amendola, 20
Tel: 055/7478752
email: firenze@casadelconsumatore.it
Napoli: Via Locatelli 31, Pomigliano D'Arco
Tel: 347/6942989
email: campania@casadelconsumatore.it


venerdì 3 novembre 2017

Treni: Scattano i rimborsi per gli abbonati

 Dopo un lungo e puntuale confronto, il Coordinamento delle Regioni ha accolto la richiesta delle associazioni dei consumatori e dei comitati pendolari di modificare, dal 1 ottobre 2017, l'algoritmo di calcolo delle tariffe sovraregionali su base proporzionale rispetto ai Km percorsi in ogni regione attraversata e che comporterà una riduzione dei prezzi degli abbonamenti, anche notevoli, per oltre il 90% dei passeggeri.

 Da tale data e fino a quando, in conseguenza dei tempi tecnici necessari all'adeguamento del sistema informativo di Trenitalia, entrerà materialmente in vigore la nuova tariffa (aprile 2018),  i titolari di abbonamento mensile o annuale matureranno il diritto  a un RIMBORSO, se dovuto dal conguaglio tariffario, solo esibendo gli abbonamenti per i mesi interessati. Il RIMBORSO verrà erogato con le modalità che verranno a brevissimo comunicate e comprenderà anche una quota per il periodo 1 Luglio 2017 – 30 settembre 2017


 Infine si informano tutti gli interessati che l'algoritmo abolito il 1 ottobre 2017 aveva altresì evidenziato una distorsione tariffaria che, nel corso del tempo, aveva comportato maggiori esborsi per le tratte sovraregionali rispetto a quelle regionali. Per tale ragione le associazioni dei consumatori hanno chiesto alle imprese ferroviarie di prevedere e attendono di conoscere, entro il mese di novembre, modalità di rimborso degli abbonati anche per il pregresso periodo 1 gennaio 2012 – 20 giugno 2017.

mercoledì 18 ottobre 2017

Telefonia come fare ricorso per le bollette a 28 Giorni
  
Una bolletta telefonica ogni 28 giorni anziché a cadenza mensile. Se la differenza può sembrare in apparenza minima, sono invece proprio quei pochi giorni in meno a pesare sul portafoglio dell'utente: in questo modo, ha calcolato il Codacons, il rincaro per il cittadino si aggira infatti intorno all'8,6% in più ogni anno mentre i mesi di fatturazione non sono più 12 ma 13, con un mese extra di pagamenti 'regalato' all'azienda che eroga il servizio. Un fenomeno che nemmeno l'Antitrust è finora riuscito ad arginare, neanche comminando sanzioni alle tre principali compagnie attive nel mercato italiano.
Per tentare di interrompere questo meccanismo, e 'costringere' gli operatori a rispettare la delibera 121/17/CONS Agcom vieta la fatturazione a 28 giorni. 
La Casa del Consumatore ha deciso di affiancare tutti quei cittadini che decideranno di fare ricorso, mettendo a disposizione gli strumenti per un "reclamo/diffida con richiesta di rimborso di quanto versato illegittimamente in più per ogni bolletta a 28 giorni inviata dal gestore in indirizzo".
In caso di mancato riscontro da parte dell’operatore entro il termine di 30 giorni (o di risposta negativa alla richiesta di rimborso), l'associazione si mette a disposizione per la conciliazione presso i Corecom e richiedere l'applicazione degli indennizzi automatici".
"La conciliazione rappresenta infatti una procedura semplice e gratuita di risoluzione extragiudiziale delle controversie, obbligatoria per legge nelle liti tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, ideata proprio per tutelare i diritti dei consumatori. Permette quindi di richiedere un indennizzo per ogni bolletta emessa con fatturazione a 28 giorni". 


Ma come fare per aderire?
compilila il modulo d'iscrizione (gratuito online)
e il modulo corecom
inviali via e.mail a campania@casadelconsumatore.it
con una copia del documento d'identità

Recesso telefonico per giusta causa: quando si può richiedere?


In caso di modifiche unilaterali del contratto o di inadempienza del provider puoi richiedere il recesso telefonico per giusta causa, senza penali
Se sottoscrivere un contratto telefonico è particolarmente semplice, grazie ai numerosi vantaggi e promozioni riservati ai nuovi clienti, non è altrettanto semplice chiederne il recesso, ovvero l’annullamento prima della scadenza naturale del vincolo. Quasi tutti gli operatori prevedono infatti delle penali in caso di disdetta del contratto telefonico prima della scadenza del vincolo minimo, che solitamente è di 24 mesi.
La buona notizia è però che vi sono due casi particolari in cui è possibile richiedere il recesso telefonico per giusta causa, senza dover pagare costi o penali. In questo articolo cercheremo quindi di capire quando hai il diritto di recedere dal contratto telefonico senza costi, cosa che potrai fare semplicemente avendo cura di seguire le procedure che ti illustreremo.
Recesso telefonico per giusta causa: cosa significa?
Come dicevamo, sono due i casi in cui puoi richiedere la disdetta telefonica anticipata per giusta causa. Il primo è se l’operatore sceglie di apportare delle modifiche unilaterali al tuo contratto, cosa per cui dovrà darti obbligatoriamente un preavviso minimo di un mese. Il secondo caso è la presenza di disservizi telefonici, come ad esempio una velocità di navigazione da rete fissa inferiore al minimo garantito da contratto.
Recesso telefonico per modifica unilaterale del contratto
Se il tuo operatore decide di modificare le condizioni della tua offerta, aumentandone ad esempio il canone mensile, è tenuto ad avvisarti almeno un mese prima che la variazione diventi effettiva. Se le nuove condizioni non dovessero andarti bene potrai richiedere il recesso senza penali, per giusta causa.
Puoi comunicarlo alla tua compagnia tramite raccomandata, oppure puoi semplicemente rivolgerti ad un nuovo operatore per effettuare il trasferimento mantenendo il tuo numero telefonico. In questo caso potrebbe però essere una buona idea, una volta avviato il procedimento, telefonare all’assistenza clienti del vecchio gestore giusto per far presente di avere diritto alla disdetta gratuita e accertarsi che non vengano addebitati costi al momento della migrazione.
Recesso telefonico per disservizi o inadempienza
Se invece il problema è un disservizio telefonico, come ad esempio una velocità di navigazione inferiore a quanto promesso da contratto, prima di richiedere la disdetta dovrai prima effettuare alcuni passaggi in più.
Innanzitutto devi poter dimostrare l’inadempienza del provider, cosa che puoi fare utilizzando lo speed test dell’AGCOM. Scaricando questo software e mantenendolo attivo per 24 ore, il sistema rileverà la velocità media di navigazione da postazione fissa. Al termine della procedura ti sarà rilasciato un certificato che attesti i risultati della misurazione, che potrà essere impugnato come dimostrazione di inadempienza del tuo operatore.
A questo punto dovrai prima inoltrare un reclamo alla compagnia, che avrà 30 giorni di tempo per darti una risposta e ripristinare il servizio alle condizioni stabilite da contratto. Se questo non dovesse accadere potrai allora procedere con la richiesta di recesso per giusta causa, da inviare alla compagnia a mezzo raccomandata a/r.


Sovrapprezzi per il pagamento di bollette


L'Antitrust sanziona cinque compagnie di energia elettrica e gas
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato che cinque compagnie (A2A, Green Network, E.ON, Edison e Sorgenia), hanno chiesto ai consumatori il pagamento di una commissione di importo variabile, da 1 a 4 euro, in relazione a specifiche modalità di pagamento delle fatture (ad esempio, mediante bollettino postale o con carta di credito).
In tutti i casi esaminati, l'Autorità ha ritenuto che la commissione fosse in contrasto con l'art.62 del Codice del Consumo che prevede un divieto generale di imporre ai consumatori spese aggiuntive per l'utilizzo di determinati strumenti di pagamento, senza che risulti possibile, in assenza di esplicite previsioni normative, ribaltare sui consumatori alcun onere e/o costo ad essi ricollegato o ricollegabile.
L'Autorità ha disposto per Green Network l'applicazione di una multa per 20.000€, la condotta oggetto di valutazione riguarda la facoltà di richiedere un addebito fino a 4 euro ai clienti che hanno scelto forme di pagamento diverse dalla domiciliazione bancaria e la specifica richiesta di un sovrapprezzo pari a 2 euro mensili, in capo ai clienti che avevano scelto di pagare le bollette relative ai consumi di energia elettrica o gas, con modalità o strumenti diversi dalla domiciliazione bancaria.
L'Autorità ha multato la società A2A per un totale di 220.000€, la condotta oggetto di valutazione per la società riguarda l'applicazione di un sovrapprezzo, per i clienti che scelgono di pagare le bollette relative ai consumi di energia elettrica e gas, mediante il sito internet della società utilizzando la carta di credito, mezzo di pagamento richiesto. Tale commissione varia in base all'importo della bolletta da pagare, se inferiore o superiore a 500€.
L'Autorità contesta alla società E.ON, l'applicazione di un sovrapprezzo pari a 1 euro al mese ai clienti che scelgono di pagare le bollette con bollettino postale. L'importo della sanzione è pari a 150.000 euro.
Edison è stata multata dall'Autorità per un importo di 350.000 euro, perché applica un sovrapprezzo di 2 euro a bimestreai clienti che scelgono di pagare le bollette di luce e gas con bollettino postale.
L'Autorità contesta a Sorgenia l'applicazione di un sovrapprezzo per i clienti che scelgono di pagare le bollette senza addebito diretto, ovvero con carta di credito, in modalità non ricorrente, o bollettino postale. La sanzione applicata è di 170.000€.
Per maggiori informazioni link

lunedì 9 ottobre 2017

Diservizio Idrico Gori

visto il disagio che stanno subendo gli utenti per la fornitura idrica, invitiamo tutti i cittadini con permanente mancaza d'acqua e/o altri problemi di compilare il modulo di reclamo Gori e di inviare a campania@casadelconsumatore.it, per poter eventualmente procedere ad una class action.

Ma come fare per aderire?
compila: 
il modulo di reclamo Gori
il modulo d'iscrizione (gratuito online)
inviali via e.mail a campania@casadelconsumatore.it
con una copia del documento d'identità 
N.B.: sempre dell'intestatario del contrato

Bonus Idrico 2017

si comunica che l'Ente d'Ambito Sarnese, 

con determinazione dirigenziale n. 84 del 15 settembre 2017, ha approvato il nuovo Bando di accesso al Bonus idrico al bonus idrico 2017, con relativa modulistica modificata, che annulla e sostituisce quello approvato con la determinazione n. 80/2017 ed ha posticipato il termine di scadenza al 15 novembre 2017.

domenica 27 agosto 2017

Poste Italiane è alla ricerca di portalettere in tutta Italia a partire da settembre

Poste Italiane è alla ricerca di portalettere in tutta Italia a partire da settembre.

Si tratta di assunzioni a tempo determinato con uno stipendio mensile che si aggira tra i 1100 e i 1200 euro al mese.
Napoli, e Salerno sono solo alcune delle città per le quali sono aperte le iscrizioni (sul sito trovi l’elenco completo https://erecruiting.poste.it/dettagliPosizione.php?backurl=/posizioniAperte.php&i=186 ).

Nessun limite di età per la candidatura, ma sono richiesti un diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o un diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110, oltre al possesso di una patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale.

La selezione verrà fatta in più fasi, con test attitudinali, colloqui e prova d’idoneità alla guida del un motomezzo 125 cc aziendale
Le domande possono essere inviate entro il 28 agosto 2017 registrandosi online sul sito di Poste Italiane nella sezione dedicata. https://erecruiting.poste.it/RiconosciCV.php
Fonte: clicklavoro