La domanda di esenzione dal
canone Rai, per chi non possiede un apparecchio televisivo, deve
essere ufficialmente presentata entro il 31 gennaio 2018, ma, per
evitare che venga automaticamente scalata la prima rata con la bolletta di
gennaio, consigliamo vivamente a chiunque voglia farne richiesta
di compilare e inviare l’apposito modulo online entro
e non oltre il 31 dicembre 2017.
Tale scadenza è invece anticipata al 20
dicembre nel caso in cui la domanda sia inviata per mezzo posta tradizionale: il modulo dovrà essere compilato, corredato da una
copia del documento d’identità e inviato per mezzo raccomandata a Agenzia delle
Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – Casella
Postale 22 – 10121 Torino.
I contribuenti titolari di un’utenza
elettrica per uso domestico residenziale, possono presentare la dichiarazione
sostitutiva compilando il Quadro A dell’apposito modello.
Lo stesso modello, può essere utilizzato
dai contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico
residenziale, per certificare la non detenzione in nessuna delle abitazioni
dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata di un ulteriore
apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente
presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento televisivo per
suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari.
Inoltre, lo stesso modello, può essere
utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza
elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è
presente alcun apparecchio TV.
La dichiarazione sostitutiva ha valenza
annuale, quindi per evitare l’addebito in bolletta, va presentata ogni anno,
salvo cambiamento delle condizioni di possesso TV.
Il modello di dichiarazione sostitutiva può essere utilizzato anche per:
· segnalare che il canone Rai è
dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata a un altro componente della
stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice
fiscale (Quadro B);
· comunicare la modifica delle condizioni,
precedentemente attestate, per esempio in caso di acquisto di un televisore nel
corso dell’anno, avvenuto successivamente alla presentazione di una precedente
dichiarazione sostitutiva, oppure nel caso in cui sia venuta meno la situazione
di appartenenza alla medesima famiglia anagrafica precedentemente dichiarata
mediante la compilazione del Quadro B (Quadro C).
La
dichiarazione sostitutiva non deve essere presentata dai contribuenti che non
sono titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico
residenziale.
Ricordiamo che la dichiarazione è presentata sotto la
propria responsabilità e la non veridicità è punita ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).
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