domenica 19 novembre 2017

È una vittoria importante per i consumatori: La fatturazione mensile

sono state accolte le nostre richieste per l’estensione della norma anche alle pay tv, l’aumento delle sanzioni e l’indennizzo forfettario, anche se nel testo mancano gli indennizzi per il pregresso”


La fatturazione a 28 giorni, anziché a 30, è stata introdotta dagli operatori nel 2015, creando in questo modo una tredicesima mensilità extra. Inizialmente, per contrastare questa pratica, la soluzione per il consumatore era chiedere alla compagnia di recedere dal contratto.

A pagare un prezzo sproporzionato sono i consumatori che si ritrovano con un aumento del costo annuale dell'8,5%.

Mentre per le compagnie della telefonia mobile vige il mercato libero, lo stesso non può dirsi per quelle fisse, controllate dall'Agcom. Già nel marzo scorso, l'Authority, con ladelibera 121/17/CONS aveva stabilito la fatturazione mensile sui contratti di telefonia fissa, Adsl e fibra, vietando quella a 28 giorni. 

Le compagnie si sono rivolte al Tar, facendo ricorso contro la delibera, ma continuando di fatto ad applicare i rincari.

Dodici mesi di fatturazione al posto dei tredici, con un mese di pagamenti in meno che non sarà più 'regalato' agli operatori. Dopo l'Agcom, anche la politica ha deciso di mettere un freno alla fatturazione a 28 giorni, introdotta nel 2015. A fissare i nuovi termini di pagamento degli abbonamenti è un emendamento al decreto legge collegato alla manovra, presentato dal relatore Silvio Lai (Pd), il via libera in commissione Bilancio al Senato.

L'emendamento prevede che le bollette vengano fatturate su base mensile per abbonamenti telefonici, tv e internet, con l'eccezione delle offerte promozionali, che potranno avere scadenze inferiori al mese. Già qualche mese fa, l'Agcom, l'autorità garante delle comunicazioni, aveva deciso di avviare procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori telefonici Tim, Wind Tre, Vodafone e Fastweb per il mancato rispetto delle disposizioni relative alla cadenza delle fatturazioni e dei rinnovi delle offerte di comunicazioni elettroniche.

Gli operatori del settore, dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il termine di 120 giorni dall'approvazione del decreto legge.

L'esclusione di altre tipologie d'impresa, come le aziende fornitrici di gas ed energiaè dovuta alla logica constatazione che tale costi sono vincolati ai consumi e non all'arco temporale.

I fornitori di servizi dovranno inoltre ''garantire informazioni chiare e trasparenti" sulle diverse offerte e l'Autorità del settore, con la sua vigilanza, assicurerà che gli utenti possano fare scelte informate.

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE, 11 MILIONI DI MULTE A TRE ISTITUTI DI CREDITO PER ANATOCISMO BANCARIO


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 31 ottobre 2017, ha sanzionato, deliberando la chiusura di tre procedimenti istruttori per pratiche commerciali scorrette, UniCredit S.p.A. (5 milioni di euro), Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (4 milioni di euro) e Intesa San Paolo S.p.A. (2 milioni di euro) per un ammontare complessivo di 11 milioni di euro.
Le tre banche hanno adottato condotte aggressive, in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, aventi ad oggetto la pratica dell’anatocismo bancario, ovvero il calcolo degli interessi sugli interessi a debito nei confronti dei consumatori.
Tali condotte sono state poste in essere in un quadro normativo in evoluzione che attualmente ne consente l’applicazione solo ed esclusivamente per gli interessi che il cliente autorizzi preventivamente ad addebitare sul conto corrente. In tale contesto, ad esito dell’attività istruttoria è emerso che le banche hanno attuato una politica di forte spinta all’acquisizione delle autorizzazioni all’addebito in conto corrente nei confronti della clientela adottando varie strategie con le quali i clienti sono stati sollecitati a concedere l’autorizzazione, nel presupposto che l’addebito in conto corrente degli interessi debitori fosse il modus operandi ordinario e senza considerare le conseguenze di tale scelta in termini di conteggio degli interessi sugli interessi debitori.
Tale strategia è stata sostenuta da varie azioni finalizzate all’acquisizione delle autorizzazioni da parte della clientela che ancora non aveva effettuato la scelta, attraverso sollecitazioni e monitoraggio da parte della rete e delle funzioni/strutture interne coinvolte, sia sui canali fisici (posta e filiali), sia sull’internet banking. Ciò è avvenuto con l’uso di comunicazioni personalizzate precompilate, email e pop-up nella homepage delle aree clienti volti all’attivazione delle procedure di autorizzazione on line preventiva all’addebito in conto degli interessi debitori che non consentivano al consumatore di fornire il diniego espresso all’autorizzazione.
Le banche, nell’adottare tali politiche, hanno fatto attenzione nell’informativa fornita ai clienti a rilevare solo le possibili conseguenze negative in caso di mancata autorizzazione, evidenziando gli effetti in caso di mancato pagamento degli interessi in termini di interessi di mora e di segnalazione alle banche dati finanziarie e creditizie sui cattivi pagatori, e non accennando alle conseguenze dell’autorizzazione connesse con l’applicazione di interessi anatocistici.
L’Autorità ha dunque ritenuto scorrette le modalità utilizzate, tali, nell’insistenza e nella forma con cui sono state richieste le autorizzazioni, da condizionare indebitamente i consumatori e da far assumere loro decisioni che non avrebbero altrimenti preso in considerazione dell’applicazione, in caso di addebito degli interessi in conto, dell’anatocismo bancario.
Nel corso dell’istruttoria sono stati svolti accertamenti ispettivi con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
Roma, 17 novembre 2017
fonte: AGCM

sabato 18 novembre 2017

Se il servizio di raccolta dei rifiuti non avviene o si dimostra inefficiente

Se il servizio di raccolta dei rifiuti non avviene o si dimostra inefficiente, il cittadino ha diritto ad una riduzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani fino al pagamento di un’imposta non superiore al 40% dell’importo della somma da corrispondere (cifra determinata in base alla distanza dal più vicino punto di raccolta effettivamente servito).

Tale disservizio, tuttavia, deve essere certificato dal giudice di merito. Così afferma l’Ordinanza n. 22531 del 27 settembre 2017 della Corte di Cassazione accogliendo il ricorso di un albergo di Napoli che, a seguito di lunghe e protratte disfunzioni nel servizio di raccolta dei rifiuti, ha ottenuto il riconoscimento del diritto alla riduzione della TARSU.

Il sole 24 ore

L’emergenza rifiuti taglia la Tarsu: diritto a sconti fino all’80%

TARI: errori commessi dagli enti comunali

La parte variabile della TARI deve essere computata solo una volta, considerando l'intera superficie dell'utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso Comune. È la risposta fornita durante il question time all’interrogazione n. 5-10764 sulle modalità di calcolo della quota variabile della tariffa rifiuti (TARI).
Con l’interrogazione n. 5-10764, gli interroganti chiedono di sapere se la quota variabile della tassa sui rifiuti (TARI) debba essere calcolata una sola volta per tipologia di occupazione, ad esempio per una utenza domestica, pur se questa risulti costituita da più superfici.
In situazioni simili (ad esempio una superficie complessiva di 150 mq. di cui 100 mq. relativi all'appartamento, 30 mq.al garage e 20 mq. alla cantina), i Comuni talvolta moltiplicano la quota variabile sia in relazione all'appartamento che alle due pertinenze, determinando una tariffa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una sola volta rispetto alla superficie totale.
Dalla legge (il riferimento è al D.P.R. n. 158/1999), tuttavia, non si ricava la possibilità di computare la quota variabile sia in riferimento all'appartamento che per le pertinenze.

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10764
presentato da
L'ABBATE Giuseppe
testo di
Mercoledì 8 marzo 2017, seduta n. 755
  L'ABBATE e SCAGLIUSI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa rifiuti), con le modifiche apportate dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge Finanziaria 2000) e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 5, illustra il «Calcolo della tariffa per le utenze domestiche», rimandando all'allegato 1 e precisamente al punto 4.2 del medesimo relativo al «Calcolo della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche»;
il «Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)», redatto dal dipartimento delle finanze e da Studiare Sviluppo, all'articolo 16, riporta le «tariffe per le utenze domestiche» e risulta essere l'ultimo vademecum a disposizione di enti e contribuenti in grado di illustrare la normativa in oggetto; 
il Sole24Ore, nell'articolo dal titolo «Tari, spazio per riduzione se c’è un disservizio» (datato 4 dicembre 2014), parla di «errori commessi dagli enti, per esempio nel calcolo della quota variabile delle utenze domestiche che va computata una sola volta a prescindere dal numero delle pertinenze [...] La quota variabile va invece computata una sola volta, essendo l'utenza domestica riferita alla medesima famiglia» –:
se la «quota variabile» della Tassa sui rifiuti (Tari) vada calcolata una sola volta per tipologia di occupazione (ad esempio per l'utenza domestica), pur se questa risulti costituita da più superfici. (5-10764)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 18 ottobre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-10764
Con l'atto di sindacato ispettivo in esame gli Onorevoli interroganti, premettono che:
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, all'articolo 5 illustra il «Calcolo della tariffa per le utenze domestiche», rimandando al punto 4.2 dell'allegato 1 dello stesso decreto elativo al «Calcolo della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche»; il prototipo di «Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)», all'articolo 16 disciplina le «tariffe per le utenze domestiche»;
   
l'articolo del Sole24Ore del 4 dicembre 2014 dal titolo «Tari, spazio per riduzione se c’è un disservizio», parla di «errori commessi dagli enti, per esempio nel calcolo della quota variabile delle utenze domestiche che va computata una sola volta a prescindere dal numero delle pertinenze [...] La quota variabile va invece computata una sola volta, essendo l'utenza domestica riferita alla medesima famiglia»;
Ciò premesso, gli interroganti chiedono di sapere se la quota variabile della tassa sui rifiuti (TARI) vada calcolata una sola volta per tipologia di occupazione, ad esempio per una utenza domestica, pur se questa risulti costituita da più superfici.
La problematica sollevata è tesa, in particolare, ad evidenziare che in situazioni simili a quelle riportate nell'articolo sopra citato-ossia di una superficie complessiva di 150 mq. di cui 100 mq. relativi all'appartamento, 30 mq.al garage e 20 mq. alla cantina, e di un nucleo familiare di 4 persone – i comuni talvolta moltiplicano la quota variabile sia in relazione all'appartamento che alle due pertinenze, determinando una tariffa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una sola volta rispetto alla superficie totale. 
Al riguardo, sentiti gli Uffici interessati, occorre osservare che dalla lettura del punto 4.2 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, che disciplina le modalità di calcolo della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche, non si ricava la possibilità di computare la quota variabile sia in riferimento all'appartamento che per le pertinenze. 
Il punto 3 del predetto allegato 1, infatti, nel disciplinare la suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile, prevede che «la parte variabile ΣTV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza». 
Pertanto, da tale disposizione si può far discendere che se una singola utenza è composta – riprendendo ancora una volta il precedente esempio – da un appartamento, un garage e una cantina, la parte variabile va considerata una sola volta e, di conseguenza, un diverso modus operandi da parte dei comuni non trova alcun supporto normativo. 
Vale, inoltre, la pena di richiamare quanto indicato nell'articolo 17, comma 4, del Prototipo di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI – in ordine agli occupanti le utenze domestiche.
Tale comma, infatti, precisa che «Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche». 
La richiamata norma regolamentare prende in considerazione un caso particolare, in relazione al quale sono stati forniti chiarimenti in ordine al numero di occupanti da considerare ai fini del calcolo della tariffa, prevedendo la facoltà di considerare le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito, condotti da un occupante persona fisica, alla stregua di utenze domestiche con un solo occupante, nel caso in cui tali immobili siano situati in un comune nel quale il conduttore persona fisica non abbia anche la propria utenza abitativa. 
Da tale eccezione si deve quindi ricavare la regola generale, applicabile al caso prospettato nell'interrogazione di che trattasi, secondo la quale la parte variabile della tariffa va computata solo una volta, considerando l'intera superficie dell'utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso comune.

 Rivolgiti alle nostre sedi territoriali per info e assistenza

Energia: Diritti a Viva Voce

Continua anche per tutto il 2017 il progetto “Energia: Diritti a Viva Voce” promosso dalle Associazioni dei consumatori, tra cui anche la Casa del Consumatore, e finanziato dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico su disposizione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. 

Iniziato a settembre 2011, il progetto è nato per far fronte alle numerose segnalazioni e richieste di aiuto e assistenza rivolte dai consumatori relativamente al settore dell’energia elettrica e del gas. Nelle scorse edizioni sono state numerosissime infatti le segnalazioni e le richieste di assistenza pervenute agli sportelli delle diciassette Associazioni dei consumatori e al call center, da parte di consumatori in difficoltà.
Tra le segnalazioni e le problematiche più frequenti giunte agli sportelli, si segnalano, tra gli altri, attivazione di contratti non richiesti da parte dei fornitori di energia elettrica e gas, addebiti anomali in bolletta, fatture di conguaglio, richieste di rateizzazioni, informazioni sulle tariffe applicate in regime di maggior tutela e quelle del mercato libero, informazioni circa l’addebito di morosità nelle bollette, distacchi e riduzioni di potenza per mancati pagamenti.

Obiettivo del progetto è quindi di aiutare i consumatori, fornendo loro le risposte alle loro problematiche e assistendoli anche nelle procedure di reclamo e conciliazione con le società di energia elettrica e gas.

Per fornire un’assistenza puntuale è stata attivata una rete di sportelli delle Associazioni dislocata sul territorio nazionale e un call center nazionale.

Nello specifico il personale operativo presso gli Sportelli territoriali attivati per il progetto devono:

- orientare i consumatori tra le diverse offerte commerciali, anche attraverso l’ausilio del sistema  “Trova offerte” messo a disposizione dall’AEEG e fornire un’assistenza ai cittadini che intendono rivolgersi al mercato libero;
- informare ed educare il consumatore sulle novità intervenute sulla tariffa bioraria in vigore dal luglio 2009 anche per gli utenti del mercato di maggior tutela anche alla luce delle novità recenti che hanno cambiato gli scenari di contesto;
- fornire assistenza per l’ottenimento del Bonus sociale gas/energia, o il mantenimento dello stesso;
- supportare il cliente finale che si trovi in difficoltà con il proprio gestore, fornendogli informazioni utili anche alla redazione del reclamo e all’attivazione della procedura di conciliazione;
- informare i cittadini su come tenere sotto controllo i propri consumi giornalieri e sulle nuove classificazioni di etichettatura dei prodotti energetici (televisori e principali elettrodomestici) al fine di poter effettuare scelte consapevoli e un risparmio energetico oltre che monetario.

Gli sportelli “Energia: diritti a VivaVoce” della Casa del Consumatore sono a:

Milano: Via Bobbio, 6  
dal Lunedì  al Venerdì  9.30 – 13.30
Mail: info@casadelconsumatore.it     
Tel: 02/76316809

Genova: Salita S. Leonardo, 9/2
dal Lunedì  al Venerdì  9.00 – 13.00
Tel:  010/2091060
Mail: liguria@casadelconsumatore.it

Roma: Largo del Nazareno, 11
Lunedì, mercoledì, venerdì  10.00 -  18.00
Giovedi’ 14.30 - 16.30
Tel: 06/64463420
Mail: conciliazione@casadelconsumatorelazio.it

E DA QUEST'ANNO ATTIVI ANCHE GLI SPORTELLI VOLONTARI DELLA CASA DEL CONSUMATORE:
Asti: Via Giuseppe Gaeta, 12
dal Lunedì  al Venerdì  9.00 – 13.00 e 15.00 - 18.00
Tel: 0141/530197
email: info@casadelconsumatore-piemonte.it
Firenze: Viale Amendola, 20
Tel: 055/7478752
email: firenze@casadelconsumatore.it
Napoli: Via Locatelli 31, Pomigliano D'Arco
Tel: 347/6942989
email: campania@casadelconsumatore.it


venerdì 3 novembre 2017

Treni: Scattano i rimborsi per gli abbonati

 Dopo un lungo e puntuale confronto, il Coordinamento delle Regioni ha accolto la richiesta delle associazioni dei consumatori e dei comitati pendolari di modificare, dal 1 ottobre 2017, l'algoritmo di calcolo delle tariffe sovraregionali su base proporzionale rispetto ai Km percorsi in ogni regione attraversata e che comporterà una riduzione dei prezzi degli abbonamenti, anche notevoli, per oltre il 90% dei passeggeri.

 Da tale data e fino a quando, in conseguenza dei tempi tecnici necessari all'adeguamento del sistema informativo di Trenitalia, entrerà materialmente in vigore la nuova tariffa (aprile 2018),  i titolari di abbonamento mensile o annuale matureranno il diritto  a un RIMBORSO, se dovuto dal conguaglio tariffario, solo esibendo gli abbonamenti per i mesi interessati. Il RIMBORSO verrà erogato con le modalità che verranno a brevissimo comunicate e comprenderà anche una quota per il periodo 1 Luglio 2017 – 30 settembre 2017


 Infine si informano tutti gli interessati che l'algoritmo abolito il 1 ottobre 2017 aveva altresì evidenziato una distorsione tariffaria che, nel corso del tempo, aveva comportato maggiori esborsi per le tratte sovraregionali rispetto a quelle regionali. Per tale ragione le associazioni dei consumatori hanno chiesto alle imprese ferroviarie di prevedere e attendono di conoscere, entro il mese di novembre, modalità di rimborso degli abbonati anche per il pregresso periodo 1 gennaio 2012 – 20 giugno 2017.