La parte
variabile della TARI deve essere computata solo una volta, considerando
l'intera superficie dell'utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle
pertinenze situate nello stesso Comune. È la risposta fornita durante il
question time all’interrogazione n. 5-10764 sulle modalità di calcolo della
quota variabile della tariffa rifiuti (TARI).
Con l’interrogazione
n. 5-10764, gli interroganti chiedono di sapere se la quota variabile della tassa sui rifiuti (TARI) debba essere calcolata una sola volta per tipologia
di occupazione, ad esempio per una utenza domestica, pur se questa risulti
costituita da più superfici.
In
situazioni simili (ad esempio una superficie complessiva di 150 mq. di cui 100
mq. relativi all'appartamento, 30 mq.al garage e 20 mq. alla cantina), i Comuni
talvolta moltiplicano la quota variabile sia in relazione
all'appartamento che alle due pertinenze, determinando una tariffa notevolmente
più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile
una sola volta rispetto alla superficie totale.
Dalla legge
(il riferimento è al D.P.R. n.
158/1999), tuttavia, non si ricava la possibilità di computare la quota
variabile sia in riferimento all'appartamento che per le pertinenze.
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-10764
presentato da
L'ABBATE Giuseppe
testo di
Mercoledì 8 marzo 2017, seduta n. 755
L'ABBATE e SCAGLIUSI. — Al Ministro
dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (elaborazione
del metodo normalizzato per la definizione della tariffa rifiuti), con le
modifiche apportate dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge Finanziaria
2000) e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 5, illustra il
«Calcolo della tariffa per le utenze domestiche», rimandando all'allegato 1 e
precisamente al punto 4.2 del medesimo relativo al «Calcolo della parte
variabile delle tariffe per le utenze domestiche»;
il «Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (TARES)», redatto dal dipartimento delle finanze e da
Studiare Sviluppo, all'articolo 16, riporta le «tariffe per le utenze
domestiche» e risulta essere l'ultimo vademecum a disposizione
di enti e contribuenti in grado di illustrare la normativa in oggetto;
il Sole24Ore, nell'articolo dal titolo «Tari, spazio per
riduzione se c’è un disservizio» (datato 4 dicembre 2014), parla di «errori
commessi dagli enti, per esempio nel calcolo della quota variabile delle utenze
domestiche che va computata una sola volta a prescindere dal numero delle
pertinenze [...] La quota variabile va invece computata una sola volta, essendo
l'utenza domestica riferita alla medesima famiglia» –:
se la «quota variabile» della Tassa sui rifiuti (Tari) vada calcolata una sola
volta per tipologia di occupazione (ad esempio per l'utenza domestica), pur se
questa risulti costituita da più superfici. (5-10764)
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata Mercoledì 18 ottobre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-10764
Con l'atto di sindacato
ispettivo in esame gli Onorevoli interroganti, premettono che:
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, con il quale
è stato approvato il regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani, all'articolo 5 illustra il «Calcolo della tariffa per le utenze
domestiche», rimandando al punto 4.2 dell'allegato 1 dello stesso decreto
elativo al «Calcolo della parte variabile delle tariffe per le utenze
domestiche»; il prototipo di «Regolamento per l'istituzione e
l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)»,
all'articolo 16 disciplina le «tariffe per le utenze domestiche»;
l'articolo del Sole24Ore del 4 dicembre 2014 dal titolo «Tari,
spazio per riduzione se c’è un disservizio», parla di «errori commessi dagli
enti, per esempio nel calcolo della quota variabile delle utenze domestiche che
va computata una sola volta a prescindere dal numero delle pertinenze [...] La
quota variabile va invece computata una sola volta, essendo l'utenza domestica
riferita alla medesima famiglia»;
Ciò premesso, gli
interroganti chiedono di sapere se la quota variabile della tassa sui rifiuti
(TARI) vada calcolata una sola volta per tipologia di occupazione, ad esempio
per una utenza domestica, pur se questa risulti costituita da più
superfici.
La problematica sollevata è tesa, in particolare, ad evidenziare che in
situazioni simili a quelle riportate nell'articolo sopra citato-ossia di una
superficie complessiva di 150 mq. di cui 100 mq. relativi all'appartamento, 30
mq.al garage e 20 mq. alla cantina, e di un nucleo familiare di 4 persone – i
comuni talvolta moltiplicano la quota variabile sia in relazione
all'appartamento che alle due pertinenze, determinando una tariffa notevolmente
più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile
una sola volta rispetto alla superficie totale.
Al riguardo, sentiti gli
Uffici interessati, occorre osservare che dalla lettura del punto 4.2
dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, che
disciplina le modalità di calcolo della parte variabile delle tariffe per le
utenze domestiche, non si ricava la possibilità di computare la quota variabile
sia in riferimento all'appartamento che per le pertinenze.
Il punto 3 del predetto
allegato 1, infatti, nel disciplinare la suddivisione della tariffa in parte
fissa e parte variabile, prevede che «la parte variabile ΣTV,
invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola
utenza».
Pertanto, da tale
disposizione si può far discendere che se una singola utenza è composta –
riprendendo ancora una volta il precedente esempio – da un appartamento, un
garage e una cantina, la parte variabile va considerata una sola volta e, di
conseguenza, un diverso modus operandi da parte dei comuni non
trova alcun supporto normativo.
Vale, inoltre, la pena
di richiamare quanto indicato nell'articolo 17, comma 4, del Prototipo di
Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi (TARES) – i cui principi possono ritenersi applicabili anche
relativamente alla TARI – in ordine agli occupanti le utenze domestiche.
Tale comma, infatti, precisa che «Le cantine, le autorimesse o gli altri simili
luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante,
se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto
di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non
domestiche».
La richiamata norma
regolamentare prende in considerazione un caso particolare, in relazione al
quale sono stati forniti chiarimenti in ordine al numero di occupanti da considerare
ai fini del calcolo della tariffa, prevedendo la facoltà di considerare le
cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito, condotti da un
occupante persona fisica, alla stregua di utenze domestiche con un solo
occupante, nel caso in cui tali immobili siano situati in un comune nel quale
il conduttore persona fisica non abbia anche la propria utenza abitativa.
Da tale eccezione si
deve quindi ricavare la regola generale, applicabile al caso prospettato
nell'interrogazione di che trattasi, secondo la quale la parte variabile della
tariffa va computata solo una volta, considerando l'intera superficie
dell'utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate
nello stesso comune.
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