LA DIFESA E’ UN
DIRITTO DI TUTTI. TUTTI HANNO DIRITTO AD
UNA DIFESA.
Art. 24 della
Costituzione.
IL GRATUITO PATROCINIO
(PATROCINIO A SPESE DELLO STATO)
Non sono rari i casi in cui le persone, soprattutto anziani, extracomunitari,
famiglie, che non possono permettersi di sostenere le spese per affrontare un
processo o per difendersi in un processo, sono costrette a rinunciare a far
valere i loro diritti. Non tutti sono a conoscenza della esistenza dell’
istituto del gratuito patrocinio, previsto dalla Legge italiana, che consente
ad alcune categorie di cittadini di potersi difendere o agire in giudizio per
tutelare i propri diritti previsti dalla Costituzione, in modo del tutto
gratuito.
Pertanto, l’Associazione Casa del Consumatore, da
sempre “vicina “ai cittadini piu’ bisognosi e nello stesso tempo attenta a
tutelare i diritti di ogni cittadino-consumatore, intende informare il
consumatore circa questa possibilità di essere ammesso a beneficiare della
possibilità di poter essere assistito e difeso da un avvocato gratuitamente, a
spese dello Stato.
A tal proposito,
l’Associazione mette a disposizione propri avvocati, iscritti nell’elenco degli
avvocati abilitati al gratuito patrocinio, per garantire al
cittadino-consumatore la tutela dei propri diritti.
Che cos’e’ ?
Il patrocinio gratuito è la possibilità per il cittadino
di avvalersi dell’assistenza di un avvocato a spese dello Stato, quindi in
maniera totalmente gratuita.
Al
fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per
difendersi, la persona che ha un basso reddito e non può sostenere le spese del
processo può richiedere la nomina di un avvocato e la sua
assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente
infondate. Esso consente di farsi assistere e
rappresentare da un avvocato senza dover pagare le spese legali e le altre
spese processuali. Tali spese, infatti, vengono pagate dallo Stato.
Per quali giudizi è ammesso?
Il patrocinio a spese dello stato è ammesso nel processo civile, nel
processo penale, nel processo amministrativo, nel processo contabile, nel
processo tributario e di volontaria giurisdizione (anche nei processi per
separazione e divorzio).
Davanti a quali
giudici si può essere ammessi al beneficio?
Il patrocinio a spese dello stato viene concesso per ogni fase e stato del
processo e davanti ad ogni giurisdizione: quindi innanzi ai tribunali, alle
corti d’appello, alla corte di cassazione, ai magistrati e ai tribunali di
sorveglianza, ai tribunali amministrativi regionali, al consiglio di Stato,
alle commissioni tributarie provinciali e regionali e alla corte dei conti.
Chi puo’ essere
ammesso al gratuito patrocinio?
Tutti, cittadini italiani e non, possono essere ammessi al patrocinio a
spese dello Stato quando si trovano nelle seguenti condizioni:
·
Nel processo civile:
1. i cittadini italiani e degli altri Stati
appartenenti all'Unione Europea;
2. gli stranieri, regolarmente soggiornanti
sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del verificarsi
del fatto oggetto del processo da instaurare;
3. il cittadino di Stati non appartenenti
all’Unione europea (extracomunitario) che intende impugnare il provvedimento di
espulsione o decisioni in ordine alla domanda di asilo, protezione o revoca
dello status di rifugiato (art. 16 d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25);
4. gli apolidi (ovvero chi non abbia alcuna
cittadinanza);
5. gli enti o associazioni che non
perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
·
Nel processo penale: i cittadini italiani, i cittadini comunitari, gli stranieri e gli apolidi
residenti nello Stato che ricoprano la veste di indagato, imputato, condannato,
responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda, offeso dal reato,
danneggiato che intenda costituirsi parte civile. Può quindi chiedere l'ammissione al beneficio anche la vittima di un
reato.
CONDIZIONI ECONOMICHE PER PRESENTARE LA
DOMANDA
Reddito. L'ammissione è riservata a chi
è considerato non abbiente al momento della presentazione della
domanda, e qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo. Se l’interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve
superare 11.493,82 euro. Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell’ultimo anno, come lo stipendio da
lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc. Si tiene
conto, inoltre, dei redditi esenti dall’Irpef (es.: pensione di guerra,
indennità d’accompagnamento, ecc.), o assoggettati a ritenuta alla fonte a
titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, nonché delle somme ricevute dal
richiedente a titolo di liberalità (gratuitamente) ma con carattere
continuativo da familiari non conviventi e da terzi. Se l’interessato vive con la famiglia, i
suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Deve essere sommato anche il reddito
dei conviventi non parenti (ad es. convivente more uxorio). Al contrario, si
considera solo il reddito personale dell’interessato quando sono oggetto della
causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del
richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo
familiare con lui conviventi (ad es. non si terrà conto del reddito del coniuge
nel caso di separazione e/o divorzio oltre che nei procedimenti inerenti i
figli). In tale caso è sempre opportuno specificare nell'istanza il nome ed il
cognome della controparte: l'indicazione serve ad evitare errori nel corso
delle verifiche effettuate al momento dell'ammissione. Nel giudizio penale il
limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente.
Ad esempio: se la famiglia è composta da 2 persone, il reddito totale non deve
superare 11.493,82+ 1.032,91 euro; se la famiglia è composta di 3 persone, il
reddito totale non deve superare 11.493,82+ 1.032,91 + 1.032,91 euro, ecc.
Chi può presentare la
domanda?
L’interessato, o il difensore.
Non vi sono impedimenti all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
anche a favore di colui che, avendone i
requisiti di legge, presenti la propria domanda in assenza di un avvocato già
individuato, oppure individuando un avvocato iscritto nell’apposito elenco
degli avvocati abilitati al gratuito patrocinio.
Quando si presenta la domanda?
La domanda deve sempre essere presentata a procedimento in corso o prima di
iniziare un giudizio e gli effetti decorrono dalla presentazione: non è infatti
consentito chiedere il beneficio dopo la conclusione del processo e
l'ammissione vale dal momento della delibera senza retroagire per la precedente
attività processuale.
A chi si presenta la
domanda?
La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato va depositata:
·
nel giudizio civile:
·
presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente
rispetto al:
1. luogo dove ha sede il Magistrato davanti
al quale è in corso il processo;
2. luogo dove ha sede il Magistrato
competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
3. luogo dove ha sede il Giudice che ha
emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di
Stato, Corte dei Conti;
·
nel giudizio amministrativo:
·
la domanda va presentata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
Come si scrive la
domanda?
La domanda deve contenere la richiesta di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato; l’indicazione del processo cui si riferisce; le generalità (nome,
cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del
richiedente e dei familiari conviventi.
Si deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che si è nelle
condizioni di reddito richieste dalla legge e specificare il reddito totale (le
false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati indicati nelle proprie
dichiarazioni comportano la commissione di un delitto punibile almeno con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37,
oltre ad eventuali aggravanti).
Occorre anche impegnarsi a comunicare le variazioni di reddito successive
alla presentazione della domanda che possono portare a decadere dal beneficio o
che siano comunque rilevanti.
La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile.
I cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea, inoltre, devono
indicare quali redditi possiedono all’estero.
La domanda deve essere firmata dall’interessato e la firma deve essere
autenticata dall’avvocato o dal funzionario dell’ufficio che la riceve.
Nel caso di processo già pendente è opportuno indicare il suo numero di
Registro Generale (R.G.) al fine di consentirne la verifica.
Quali documenti devono
allegarsi alla domanda?
CERTIFICAZIONE ISEE,
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO.
Come si sceglie il difensore?
1.
La scelta
dell'avvocato resta sempre al soggetto ammesso al patrocinio (il Tuo avvocato
lo scegli Tu), ma si può nominare un solo difensore. L'art. 80 D.P.R. 115/2002,
sostituito dall'art. 1, L. 24.02.2005, n. 25 stabilisce ora che chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli
iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato,
istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte di Appello nel
quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato
davanti al quale pende il processo.
Cosa si deve pagare?
Niente. Tutte le spese vengono pagate dallo
Stato, o sono prenotate a debito, e non si deve pagare l’avvocato o il
consulente tecnico. Ogni patto contrario è nullo!
Il patrocinio a spese dello Stato vale per il contenzioso per cui vi è
stata ammissione: le attività processuali ulteriori, ovvero eventuali altre
cause autonome e le impugnazioni, dovranno vedere nuova domanda di ammissione.
Restano a carico del richiedente le attività professionali erogatigli al di
fuori del patrocinio a spese dello Stato (ad es. le consulenze e l'attività
stragiudiziale estranea alla causa per cui vi ammissione al beneficio).