sabato 10 gennaio 2026

Assicurazione Obbligatoria contro gli infortuni domestici INAIL 2026

                           


La polizza assicurativa Obbligatoria contro gli infortuni domestici, prevista dalla legge n. 493/1999 e gestita dall’Inail.

art. 6

1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico, affermandone il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività. A tale fine, il presente capo introduce misure finalizzate alla tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.

 L’assicurazione è obbligatoria se:

  • hai un’età compresa tra i 18 e i 67 anni;
  • ti prendi cura dei componenti della tua famiglia e dell’ambiente in cui dimorano;
  • presti gratuitamente lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo, non svolgi cioè altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale.
L’obbligo di iscrizione vale anche se ti occupi dell’ambiente in cui dimori e: 
  • sei titolare di una pensione e non hai superato i 67 anni;
  • sei un cittadino/a straniero/a che soggiorna regolarmente in Italia e non hai altra occupazione;
  • ​sei uno studente/ssa e abiti nella città di residenza o in località diversa;
  • sei un lavoratore/trice in cassa integrazione o beneficiario/a di prestazioni a carico dei fondi di integrazione salariale o percepisci indennità di disoccupazione in seguito alla perdita involontaria dell’occupazione;
  • sei un lavoratore/trice stagionale, temporaneo e a tempo determinato.

Costo e pagamento:

  • Premio: € 24,00 annui, non frazionabili, deducibili fiscalmente.
  • Scadenza: 31 gennaio di ogni anno per il premio annuale.
  • Modalità: Si paga tramite avviso PagoPa (richiedibile online sul portale Inail, in posta, tabaccheria, ecc.). 

Prima iscrizione: cosa fare

Per iscriverti vai sul sito Inail e accedi ai Servizi online tramite Spid – CIE – CNS. Effettua l’iscrizione utilizzando l’apposito servizio “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento” e attendi la mail di conferma con l’avviso di pagamento PagoPA che contiene il codice IUV necessario per effettuare il pagamento.
Puoi pagare online:
– sul sito dell’Inail;
– sul sito di Poste Italiane;
– sul sito della tua banca;
– tramite l’app IO.
In alternativa puoi recarti presso gli uffici di Poste Italiane, in banca, allo sportello bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati (per pagamento in contanti o con carta) e presentare l’avviso PagoPA rilasciato dai sistemi dell’Inail.
Puoi effettuare la prima iscrizione in qualsiasi periodo dell’anno, indicando la data in cui è iniziata la tua attività. La copertura assicurativa è attiva dal giorno successivo al pagamento. Per maggiori dettagli consulta il sito

    Rinnovo: cosa fare

    Le persone già iscritte ricevono, entro la fine di ogni anno, una comunicazione dall’Inail con l’avviso di pagamento PagoPA precompilato con i dati anagrafici e l’importo da versare entro il 31 gennaio.

    L’avviso di pagamento è comunque disponibile anche sui servizi telematici dell’Inail riservati all’assicurazione e sull’app IO.


    Quando il premio è a carico dello Stato

    Se il tuo reddito complessivo lordo IRPF è inferiore a  € 4.648,11  l’anno e fai parte di un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo IRPF é inferiore ai € 9.296,22 l’anno, non devi pagare il premio assicurativo perché l’assicurazione è a carico dello Stato. Per iscriverti o rinnovare la polizza devi utilizzare ogni anno il servizio online “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”. La copertura assicurativa è attiva dal giorno successivo all’invio della domanda per via telematica.


    Se ti assicuri e subisci un infortunio a cosa hai diritto?

    Se dall’infortunio deriva un’inabilità permanente accertata tra il 6% e il 15%, hai diritto a una prestazione una tantum, rivalutabile, pari a 337,41 euro.

    Se l’invalidità permanente è pari o superiore al 16%, hai diritto a una rendita mensile, proporzionale all’invalidità, che può arrivare fino a 1.454,08 euro al mese.
    In presenza di determinate menomazioni gravi e di un’invalidità del 100%, hai diritto anche all’assegno per l’assistenza personale continuativa pari a 667,12 euro.

    In caso di infortunio mortale ai superstiti viene corrisposta
    – una rendita, pari a 1.454,08 euro
    – un assegno una tantum pari a 12.240,00 euro (in mancanza di superstiti, l’assegno può essere erogato a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie, nei limiti delle spese sostenute e, comunque, dell’importo dell’assegno).


    È infortunio in ambito domestico se…

    è avvenuto in occasione e a causa del lavoro prestato in ambito domestico, cioè nell’abitazione nella quale vive l’assicurato e la sua famiglia, comprese le pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi, ecc.) e le parti comuni condominiali (terrazzi, scale, androni, ecc.). Anche il luogo in cui si trascorrono le vacanze è considerato al pari dell’abitazione, purché si trovi sul territorio nazionale. Nel lavoro dedicato alla cura della famiglia rientrano le attività relative al normale svolgimento della vita domestica. L’assicurazione tutela anche gli infortuni avvenuti per attività connesse alla cura di animali domestici e a interventi di piccola manutenzione (idraulica, elettricità, ecc.), che non richiedono una particolare preparazione tecnica e che rientrano nella ormai diffusa abitudine del “fai da te”.


    Cosa fare in caso di infortunio in ambito domestico?

    In base alla gravità dell’incidente, è necessario rivolgersi a un presidio ospedaliero o al proprio medico di famiglia per le cure e le prestazioni del Servizio sanitario nazionale. 
    Al momento della visita, l’infortunato o chi lo accompagna deve precisare che si tratta di infortunio avvenuto in ambito domestico.
    • Presentare domanda di indennizzo all'INAIL dopo la guarigione clinica, se l'invalidità è riconosciuta e si è in regola con il premio. 
    • Non è previsto il principio di automaticità delle prestazioni. 
    Solo il pagamento del premio da parte della persona in possesso dei requisiti assicurativi o la presentazione dell’autocertificazione per l’esonero dal pagamento per limiti di reddito danno diritto alle prestazioni economiche. Non sono indennizzati gli infortuni (non permante) avvenuti in ambiente domestico se conseguenti a un rischio estraneo al lavoro domestico.

    Quando si ha diritto alle prestazioni Inail?

    Si ha diritto alla prestazione economica una tantum se l’inabilità permanente accertata è compresa tra il 6% e il 15%; 

    si ha diritto alla rendita diretta se l’inabilità permanente è pari o superiore al 16%; è riconosciuto un assegno per l’assistenza personale continuativa ai titolari di rendita con specifiche menomazioni; si ha diritto a prestazioni economiche se l’infortunio ha avuto come conseguenza il decesso. 

    Se l’infortunio provoca la morte dell’assicurato. 

    In questo caso, spetterà ai superstiti presentare all’Inail la domanda per la liquidazione della rendita, sempre se sussistano i requisiti di assicurabilità e di regolarità nel pagamento del premio.

    Fonte: INAIL