sabato 31 maggio 2014

SPORTELLO TUTELA AMMALATO

Dal lontano 2010  è attivo lo sportello della Casa del Consumatore  sede italiana.

È tuttora operativo lo sportello della  “La Casa del Consumatore Campania” sostenitrice dell’iniziativa dal titolo “Paziente ma non troppo: informazione mirata ai consumatori in materia di qualita’ del servizio sanitario, di responsabilita’ medica nel caso di lesioni alla persona, del riconoscimento delle invalidità di vario tipo e valutazione del danno risarcibile. La salute non ha prezzo! Guida alla buonasanita’”.
La specifica finalità è quella di rendere edotto il consumatore–paziente sulla natura e sulle diverse possibilità di protezione del fondamentale diritto dell’individuo alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione della repubblica Italiana.
La tutela della salute rappresenta, oltre che un diritto individuale, un interesse della collettività ed in ultima analisi della Pubblica Amministrazione per il buon funzionamento del Servizio Sanitario.
Ogni cittadino ha diritto a una assistenza sanitaria corretta, competente e puntuale, rispettosa delle norme etiche e deontologiche ed aggiornata alle migliori conoscenze scientifiche del momento.
Ogni cittadino ha diritto di sapere se le cure sanitarie ricevute sono state giuste e necessarie o se il danno patito sia la conseguenza di un errore e della responsabilità di un operatore sanitario.
Il diritto del consumatore a conoscere il livello di qualità delle cure sanitarie ricevute e l’eventuale responsabilità da errore medico, fonte dell’obbligo di risarcimento, viene realizzato, nel caso di lesione al bene primario della salute e dell’integrità psico-fisica, attraverso una prima valutazione gratuita, effettuata da medici legali convenzionati specializzati nella valutazione del danno.
La Casa del Consumatore intende valorizzare il ruolo e le competenze dei medici legali nella tutela dei singoli cittadini-consumatori informando correttamente gli stessi dell’entità del danno e delle eventuali responsabilità.
In definitiva il progetto “Paziente ma non troppo” è incentrato sull’informazione relativa alle:
- Procedure da attivare per conseguire il diritto al risarcimento del danno nel caso di errore medico-chirurgico e/o responsabilità ospedaliera
- Riconoscimento pensioni di invalidità anche in sede giudiziale
- Varie tipologie di danno risarcibile: danno patrimoniale e danno non patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite dell’11 novembre 2008 e successive
- Modalità e criteri adottati per valutare il danno alla persona e per indennizzare il danneggiato…..anche se la salute, per sua natura, non ha prezzo.

Maggiori informazioni possono essere richieste direttamente allo sportello della Casa del Consumatore Sede Regione Campania sita in Pomigliano d’Arco (Na), c/o Obiettivo Famiglia Federcasalinghe presso Centro Paolo Borsellino & Rita Atria,  via Locatelli, 31 previo appuntamento al responsabile Vicepresidente  Avv. Roberto Pignataro dalle 15.00 alle 18.00) al numero 3333493414  o al seguente indirizzo e-mail studiorobpignataro@libero.it


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domenica 18 maggio 2014

Furto d’identità

Cosa è il furto d’identità
Il furto di identità avviene quando qualcuno ottiene indebitamente i tuoi dati sensibili personali o aziendali per utilizzarli a scopo illecito.
Quali sono i rischi che si corrono e i possibili danni?
I rischi che si corrono sono:
-          Danni Economici – Perdite finanziarie serie
-          Danni Morali – Perdita di reputazione dovuta dall’utilizzo del proprio nome per commettere furti o truffe
-          Difficoltà nel cancellare eventuali illeciti commessi con il proprio nome.
Dimensione del fenomeno in Italia
Diversi studi di Adiconsum e varie testate giornalistiche danno le dimensioni del fenomeno:
-          negli ultimi anni Il 14 % degli italiani è stato vittima di un furto di identità.
-          In media, le vittime hanno impiegato fino a 5/6 mesi per rendersi conto di aver subito un furto di identità
-          Il 71% delle vittime italiane ha subito perdite finanziarie (anche fino a € 15.000)
-          Solo il 13% degli italiani ritiene che vi sia la probabilità di rimanere vittima di un furto di identità
Conclusioni: c’è una percezione molto bassa di un fenomeno molto grave e che è in continuo aumento.
Come avviene il furto d’identità?
Il furto d’identità può accadere in qualsiasi momento durante alcune attività quotidiane nelle quali può avvenire la sottrazione dei ns. dati personali sensibili:
BIN RAIDING - trafugare documenti personali nell'immondiziaA casa:
quando gettate i documenti personali (bollette – estratti conto bancari, ricevute di pagamenti, fotocopie di documenti, ). I documenti vengono trafugati all’interno dell’immondizia. Non è sufficiente appallottolare o stracciare i documenti in quanto la maggior parte dei dati rimangono visibili.

falsi sondaggi telefoniciper telefono  (falsi sondaggi telefonici). Diffidare dai sondaggi telefonici.
via internet (phishing – email truffa). Fare molta attenzione nella navigazione su siti non attendibili e soprattutto nell’apertura di email ricevute.

al lavoro:
con le stesse modalità che per i dati personali, ma con lo svantaggio che i dati aziendali possono essere quantitativamente molto numerosi  per cui risulta ancora più difficile ma estremamente necessario proteggerli.
I dati aziendali sensibili sono: fatture – documenti commerciali – atti – documenti del personale – elenchi clienti

Come prevenire il furto d’identità?

armadi cassefortiCustodire i documenti personali in appositi spazi chiusi a chiave. (armadi,casseforti)
Controllare spesso i saldi bancari per verificare eventuali movimenti sospetti
Non pubblicare online i propri dati personali

distruggidocumentiNon gettare documenti senza averli prima distrutti completamente in modo renderli illeggibili (con un buon distruggidocumenti)
Dotarsi di sistemi antivirus sempre aggiornati
Proteggere tutti i pc con password di accesso

Inoltre le aziende devono:
Dotarsi di una politica aziendale di protezione dei dati e farla applicare e tutti i dipendenti
Fornire i dipendenti di tutti gli strumenti idonei per la distruzione dei dati (per esempio antivirus, distruggidocumenti, armadi con chiusura a chiave)
Ti invitiamo a scaricare le guide gratuite per un approfondimento
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giovedì 15 maggio 2014

La riforma del condominio: le prassi positive


 La legge di riforma del condominio ha espressamente  previsto la possibilità, da parte dei condòmini, di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in possesso dell'amministratore di condominio, e ciò in ogni tempo, e di estrarne copia. La stessa legge ha inoltre imposto, recependo prassi e giurisprudenza consolidata, l'apertura di un conto corrente condominiale.
 Questa valorizzazione delle possibilità dei condòmini di essere informati sulla gestione contabile del condominio hanno l'evidente scopo di rendere il più possibile trasparente l'amministrazione dei beni comuni. In questo senso va anche, infatti, la previsione in base alla quale ciascun condomino ha, per il tramite dell'amministratore, la possibilità di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica del conto corrente bancario, nonché la norma che impone a chi amministra di fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.
 Sempre improntata alla trasparenza è pure la disposizione che individua compiutamente il contenuto del rendiconto condominiale. Così come vanno nella medesima direzione le norme che si occupano di disciplinare la possibile nomina di un revisore che verifichi la contabilità del condominio. 
 Grazie a tutte queste previsioni, fra le quali non va comunque dimenticata anche quella che tratta della eventuale nomina di un consiglio di condominio con funzioni consultive e di controllo, i condòmini hanno, allo stato, tutti i mezzi necessari per avere un quadro chiaro e preciso della situazione contabile del proprio condominio. Il che non può che rappresentare un vantaggio anche per gli amministratori che svolgendo la loro attività in tutta trasparenza non potranno che consolidare il rapporto di fiducia con i proprietari delle unità immobiliari site negli edifici che amministrano.

 
 presidenza e segreteria APPC
 Associazione Piccoli Proprietari Case
 Napoli trav. Nuova Marina, 8 palazzo Gentile
 tel 0813594100 fax 0818491927
 mail: appcnapoli@libero.it

lunedì 17 marzo 2014

Congedo per maternità alle lavoratrici precarie


Legge 488/1999 Art. 49, comma 1 
(Circ. 143 del 16 luglio 2001)


A CHI SPETTA


L’assegno di maternità dello Stato può essere richiesto:
  • dalla madre, anche adottante;
  • dal padre, anche adottante;
  • dall’affidataria preadottiva;
  • dall’affidatario preadottivo;
  • dall’adottante non coniugato;
  • dal coniuge della madre adottante o dell’affidataria preadottiva;
  • dall’affidatario/a (non preadottivo/a) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.
NON SPETTA

Non spetta alcun assegno per il figlio minore adottato dal coniuge quando è figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge.

I REQUISITI


REQUISITO ASSICURATIVO/LAVORATIVO

Il requisito assicurativo/lavorativo pari a 3 mesi di contribuzione tra i 18 o i 9 mesi precedenti il parto può essere correlato all' attività lavorativa subordinata , parasubordinata, e autonoma.
  • Lavoro subordinato
3 mesi di contribuzione corrispondono a (Circ. 143 del 16 luglio 2001):
  • 90 giorni di attività lavorativa per i lavoratori retribuiti a giornata;
  • 13 settimane di attività lavorativa per i lavoratori retribuiti a settimana;
  • 24 ore (di lavoro alla settimana), moltiplicato per 13 settimane, per i lavoratori retribuiti ad ore (si applicano i criteri di calcolo vigenti per i lavoratori domestici,considerando valide per l’accreditamento di un contributo settimanale 24 ore settimanali lavorative)
  • Lavoro parasubordinato
3 mesi di contribuzione corrispondono a:
  • 3 mensilità della contribuzione effettiva nella misura dell'aliquota dello 0,72% , da reperire nei 12 mesi che precedono i due anteriori alla data del parto (Circ. 143 del 16 luglio 2001 ).
  • Lavoro autonomo
Nel caso in cui il requisito contributivo dei 3 mesi si perfezioni con i contributi da lavoro autonomo, per essere validi ai fini del diritto, tali contributi devono essere stati interamente versati Msg 4193 del 19.02.08.
  • Lavoro all’estero in Paesi dell’Unione Europea
Nel caso di lavoro all’estero in Paesi dell’Unione europea i previsti requisiti contributivi possono essere raggiunti anche attraverso la totalizzazione dei periodi italiani ed esteri, se non sovrappostie purché la lavoratrice possa far valere almeno 1 contributo in Italia. Sarà cura delle Sedi Inps chiedere all’ente estero, attraverso il formulario E 001, la certificazione su formulario E 205, dei periodi di lavoro all’estero dichiarati dall’interessata. Msg 4193 del 19.02.08
  • Lavoro all’estero in Paesi extracomunitari convenzionati
Nel caso di lavoro all’estero in Paesi extracomunitari convenzionati il requisito contributivo nonpuò essere raggiunto attraverso la totalizzazione dei periodi italiani ed esteri. Msg 4193 del 19.02.08.

N.B.: In caso di attività a tempo parziale per il raggiungimento del requisito dei 3 mesi di contribuzione è necessario che l'attività lavorativa prestata abbia dato luogo all'accreditamento di 13 contributi settimanali (msg 20583 del 20/07/2006).

REQUISITI PER LA MADRE
  • Alle mamme lavoratrici precarie residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno (punto1, cpv 4), con almeno 3 mesi di requisiti lavorativi (punto 2.1, cpv 4), conseguiti anche presso datori di lavoro non tenuti al versamento contributivo presso l’Inps, nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto, o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione, e che godono di una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità (punto 2.1, cpv 3), spetta, per ogni figlio nato dal 2.7.2000 ovvero adottato o dato in affidamento preadottivo, un assegno pari alla quota differenziale tra l’importo del trattamento economico di maternità, previdenziale e non, (se inferiore) e quello dell’assegno erogato dall’Inps a carico dello Stato.
Nell’ipotesi di madre lavoratrice iscritta alla Gestione Separata, ai fini della concessione della quota differenziale dell’assegno di maternità dello Stato,occorre che siano soddisfatti i seguenti requisiti (Circ. 62 del 29.04.2010):
  • abbia diritto all’indennità di maternità a carico della Gestione Separata, sia pure in misura ridotta, in quanto risultano accreditate in favore della stessa i 3 mesi di contribuzione effettiva nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo obbligatorio (ordinario e/o anticipato);
  • abbia, inoltre, 3 mesi di contribuzione per la maternità, maturati anche in gestioni diverse, nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi antecedenti la data dell’evento (parto o ingresso del minore adottato/affidato nella famiglia anagrafica della richiedente).
  • mamme residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno (punto1, cpv 4), che hanno perso il diritto (punto 2.2, cpv 4) a prestazioni previdenziali o assistenziali (punto 2.2, cpv 2) derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa per almeno 3 mesi (punto 2.1, cpv 4), a condizione che il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a tali prestazioni e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino non sia superiore a quello di godimento delle suddette prestazioni e comunque non sia superiore a 9 mesi, spetta, per ogni figlio nato dal 2.7.2000 ovvero adottato o dato in affidamento preadottivo, un assegno erogato dall’Inps, a carico dello Stato, di importo pari a 1.549,37 Euro, rivalutabili ogni anno, a partire dal 2001.
Nell’ipotesi di madre lavoratrice iscritta alla Gestione Separata,che ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali , il diritto all'assegno di maternità dello Stato si realizza al verificarsi delle seguenti condizioni(Circ. 62 del 29.04.2010):
  • abbia svolto attività lavorativa per la quale risultino versati 3 mesi di contribuzione effettiva (non è rilevante l’arco temporale nel quale si collocano tali mesi di contribuzione);
  • abbia fruito, a seguito della suddetta attività lavorativa (per la quale risultano versati 3 mesi di contribuzione), di una delle prestazioni previdenziali di al punto 2.2 della circolare 143/2001, in particolare: malattia, maternità, degenza ospedaliera;
  • tra l’ultimo giorno di fruizione di una delle predette prestazioni previdenziali (malattia, maternità o degenza ospedaliera) e la data del parto (o ingresso in famiglia) è necessario che non sia decorso un periodo di tempo superiore a quello di durata della prestazione stessa, periodo che, comunque, non può essere superiore a 9 mesi.
  • Alle mamme residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno (punto1, cpv 4) che durante il periodo di gravidanza hanno cessato di lavorare per recesso, anche volontario (punto 2.3, cpv 3), dal rapporto di lavoro, a condizione che possano far valere 3 mesi di contribuzione (punto 2.1, cpv 4) nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto, spetta, per ogni figlio nato dal 2.7.2000 ovvero adottato o dato in affidamento preadottivo, un assegno erogato dall’Inps, a carico dello Stato, di importo pari a 1.549,37 Euro, rivalutabili ogni anno, a partire dal 2001.
REQUISITI ULTERIORI PER IL PADRE

residente, cittadino italiano o comunitario o extracomunitario, in possesso di carta di soggiorno (punto 3)

L’assegno può essere richiesto dal :
  • padre in caso di abbandono (punto 3.1) del figlio da parte della madre, o di affidamento esclusivo del figlio al padre, sempre che sia in possesso, al momento dell’abbandono o dell’affidamento esclusivo, dei requisiti 3 mesi di contribuzione (punto 2.1, cpv 4) fra i 18 e i 9 mesi precedenti o che abbia perso il diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali (punto 2.2, cpv 2) derivanti dallo svolgimento da almeno 3 mesi di attività lavorativa (punto 2.1, cpv 4) purché sussistano congiuntamente altre condizioni quali:
    • al momento della nascita anche la madre sia soggiornante e residente in Italia;
    • al momento della domanda, il figlio sia stato riconosciuto dal padre;
    • al momento della domanda, il figlio si trovi presso la famiglia del padre e non sia affidato a terzi.
  • padre affidatario preadottivo (punto 3.2), nell’ipotesi di separazione dei coniugi intervenuta nel corso della procedura di affidamento preadottivo sempre che sia in possesso, al momento dell’affidamento, dei requisiti 3 mesi di contribuzione (punto 2.1, cpv 4) fra i 18 e i 9 mesi precedenti o che abbia perso il diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali (punto 2.2, cpv 2) derivanti dallo svolgimento da almeno 3 mesi di attività lavorativa (punto 2.1, cpv 4) purché sussistano congiuntamente altre condizioni quali:
    • al momento della domanda, il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’affidatario;
    • la moglie (separata) affidataria non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno.
  • padre adottante (punto 3.3) , nell’ipotesi di adozione senza affidamento quando intervenga la separazione dei coniugi, sempre che sia in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti 3 mesi di contribuzione (punto 2.1, cpv 4) fra i 18 e i 9 mesi precedenti o che abbia perso il diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali (punto 2.2, cpv 2) derivanti dallo svolgimento da almeno 3 mesi di attività lavorativa (punto 2.1, cpv 4) purché sussistano congiuntamente altre condizioni quali:
    • al momento della domanda, il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante;
    • la moglie (separata) adottante non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno;
  • padre adottante non coniugato (punto 3.4), nell’ipotesi di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, sempre che sia in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti 3 mesi di contribuzione (punto 2.1, cpv 4) fra i 18 e i 9 mesi precedenti o che abbia perso il diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali (punto 2.2, cpv 2) derivanti dallo svolgimento da almeno 3 mesi di attività lavorativa (punto 2.1, cpv 4) purché sussistano congiuntamente altre condizioni quali:
    • al momento della domanda, il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante non coniugato;
    • al momento della domanda, il minore sia soggetto alla potestà dell’adottante non coniugato e non sia in affidamento presso terzi.
  • padre che ha riconosciuto il neonato o coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva (punto 3.5), in caso di decesso, rispettivamente, della madre o della donna che ha avuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo purché sussistano congiuntamente altre condizioni al momento della domanda quali:
    • regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o coniuge della deceduta;
    • il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica;
    • il minore sia soggetto alla sua potestà;
    • il minore non sia in affidamento presso terzi;
    • la donna deceduta non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno.
I requisiti dei 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti o che abbia perso il diritto , da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali non sono richiesti in quanto il diritto all’assegno deriva dalla madre o donna deceduta.

Qualora il padre possa far valere tali requisiti, può percepire l’assegno anche a proprio titolo, presentando una domanda autonoma alla stessa sede Inps dove la donna aveva presentato la domanda o alla sede dell’ultima residenza della donna nel caso in cui la donna deceduta non avesse presentato la domanda.

IL CALCOLO DELL'INDENNITÀ

L’ IMPORTO

L’importo dell'assegno erogato dall'Inps a carico dello Stato è pari a:
  • 1.549,37 Euro per l'anno 2001 (misura intera) Circ. 143/2001
  • 1.632,58 Euro per l'anno 2002 (misura intera) Circ. 59/2002
  • 1.671,76 Euro per l'anno 2003 (misura intera) Circ 62/2003
  • 1.713,55 Euro per l'anno 2004 (misura intera) Circ. 58/2004
  • 1.747,82 Euro per l'anno 2005 (misura intera) Circ. 59/2005
  • 1.777,53 Euro per l'anno 2006 (misura intera) Circ. 51/2006
  • 1.813,08 Euro per l'anno 2007 (misura intera) circ 77/2007
  • 1.843,90 Euro per l'anno 2008 (misura intera) circ. 48/2008
  • 1.902,90 Euro per l'anno 2009 (misura intera) circ. 36/2009
  • 1.916,22 Euro per l'anno 2010 (misura intera) circ. 37/2010
Tale assegno non deve essere confuso con l’assegno sociale erogato dai comuni che è, invece, erogato senza copertura assicurativa.

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda corredata della necessaria documentazione..

L’interessata deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:
  • bonifico bancario o postale;
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP,previo accertamento dell’identità del percettore:
    • da un documento di riconoscimento;
    • dal codice fiscale;
    • dalla consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all’interessato via Postel in Posta Prioritaria.
N.B.: Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (IBAN)

LA DOMANDA

(circ. 143/2001 punto E)

Il modulo di domanda " MOD.ASS.MAT./Stato" (Codice SR28) deve essere presentato alla sede Inps di appartenenza nel termine perentorio di 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento.

Il richiedente dovrà fornire le dichiarazioni ed allegare eventuali autocertificazioni come indicato nel modulo di domanda.

LE NORME


Legge 488/1999 Art. 49, comma 1Legge 23 dicembre 1999, n. 488
(in Suppl. ordinario n. 227/L, alla Gazz. Uff. n. 302, del 27 dicembre 1999). -
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).
Circ. 143 del 16 luglio 2001Circolare n. 143 del 16 luglio 2001
OGGETTO: Art. 49, comma 8, della legge 488/99. Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 452, del 21.12.2000.
Assegno di maternità a carico dello Stato, concesso ed erogato dall’Inps.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
All. 2 circ. 143/2001ALL2
MOD.ASS. MAT./ Stato


DOMANDA DI ASSEGNO DI MATERNITA' DELLO STATO
(Legge 488 / 1999 , art. 49, comma 8)
Circ. 59/2002OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia, maternità, tubercolosi e a favore degli handicappati. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2002.
Circ 62/2003OGGETTO:Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2003.
Msg. n. 16371
del 25.05.2004
Provvidenze a favore dei cittadini  degli Stati che hanno fatto ingresso nell'Unione Europea a partire da 1° marzo 2004
Circ. 58/2004OGGETTO:Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2004.
Circ. 59/2005OGGETTO:Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2005.
Msg 20583 del 20/07/2006“Assegno di maternità dello Stato”-requisito contributivo.
Circ. 51/2006OGGETTO:Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2006.
circ 77/2007 OGGETTO:Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2006.
Msg 4193 del 19.02.08.OGGETTO: assegno maternità a carico dello Stato: regolamentazione comunitaria e convenzioni bilaterali di sicurezza sociale
circ. 48/2008Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2008.
circ. 36/2009Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2009.
circ. 37/2010Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2010. L. Finanziaria 2010: art.2, comma 153
circ.62/2010Prestazioni economiche di maternità - Varie

CONGEDO PER MATERNITÀ ALLE LAVORATRICI NON OCCUPATE


D. Lgs. 109/1998- L. 448/1998, art. 66 – L. 144/1999, art. 50

D.M. per la Solidarietà Sociale 306/1999

A CHI SPETTA


L'assegno di maternità (incumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l’eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale) spetta purché residenti in Italia:
  • alle cittadine italiane (dal 2 luglio 1999) circ. 179/1999 ;
  • alle cittadine comunitarie (dal 1° luglio 2000) msg. 482/2000 ;
  • alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno * (dal 1° luglio 2000) msg. 482/2000.
  • alle cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo * (circ.35/2010).
  • alle cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione o Italiano, della durata di cinque anni (circ.35/2010).
  • cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (circ.35/2010).
La "carta di soggiorno" non deve essere confusa con il permesso di soggiorno; essa, infatti, viene rilasciata dal questore allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano da almeno 5 anni e titolare del permesso di soggiorno. Il D.Lgs 3/2007 ha sostituito la "carta di soggiorno" con il " permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo", pertanto le cittadine non comunitarie in possesso di tale permesso e in presenza degli altri requisiti previsti, hanno diritto all'assegno di maternità concesso dai Comuni ( circ.35/2010)

L’assegno da richiedere al Comune, viene pagato direttamente dall’Inps e spetta alle donne non occupate (nonché a quelle occupate purché non aventi diritto a trattamenti economici di maternità ovvero, per la quota differenziale, a trattamenti di importo inferiore a quello dell’assegno).

Nel caso di incumulabilità con altri trattamenti previdenziali ( pagamento diretto e/o anticipato dal datore di lavoro), l’assegno del Comune va recuperato per intero se l’importo dell’indennità è superiore a quello dell’assegno, altrimenti, se l’importo dell’indennità è inferiore va recuperata la parte di assegno eccedente la quota differenziale (circ. 179/1999 - circ. 206/2000

IL CALCOLO DELL'INDENNITÀ


GLI IMPORTI DELL’ASSEGNO DI MATERNITÀ

Per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o dato in affidamento preadottivo:
  • entro il 1° luglio 2000, l’importo mensile è pari a Euro 104,95 per un totale di Euro 524,76 ( circ. 179/1999);
  • dal 02.07.2000 al 31.12.2000, l’importo mensile è pari a Euro 154,94 per un totale di Euro 774,69 ( msg. 438/ 02.05.2000) ;
  • dal 01.01.2001 al 31.12.2001, l’importo mensile è pari a Euro 258,23 per un totale di Euro1291,14 ( circ. 106/2001);
  • dal 01.01.2002 al 31.12.2002, l’importo mensile è pari a Euro 265,20 per un totale di Euro 1326 (circ. 58/2002);
  • dal 01.01.2003 al 31.12.2003, l’importo mensile è pari a Euro 271,56 per un totale di Euro 1357,80 ( circ. 54/2003) .
  • dal 01.01.2004 al 31.12.2004, l'importo mensile è pari a Euro 278,35 per un totale di Euro 1.391,75 circ. 34/2004;
  • dal 01.01.2005 al 31.12.2005, l'importo mensile è pari a Euro 283,92 per un totale di Euro 1.419,59 circ. 59/2005 lett. B punto 2;
  • dal 01.01.2006 al 31.12.2006, l'importo mensile è pari a Euro 288,75 per un totale di Euro 1.443,73 circ. 51/2006 lett. B punto 2;
  • dal 01.01.2007 al 31.12.2007, l'importo mensile è pari a Euro 294,52 per un totale di Euro 1.472,60 circ. 68/2007;
  • dal 01.01.2008 al 31.12.2008, l'importo mensile è pari a Euro 299,53 per un totale di Euro 1.497,65(circ. 25/2008 - circ. 48/2008 );
  • dal 01.01.2009 al 31.12.2009, l'importo mensile è pari a Euro 309,11 per un totale di Euro 1.545,55(circ. 19 del 16.02.2009 circ. 36/2009 );
  • dal 01.01.2010 al 31.12.2010, l'importo mensile è pari a Euro 311,27 per un totale di Euro 1.556,35 circ. 28 del 01.03.2010 - circ. 37/2010
N.B.: Il calcolo dei benefici viene fatto dai Comuni mettendo a confronto l’indice della situazione economica ISE (e non ISEE) con la soglia del diritto riparametrata (circ. 94/2002, ultimo cpv).
Per l'anno 2010 l'indicatore ISE con riferimento ai nuclei familiari con 3 componenti = € 32.448,22 (circ. 28 del 01.03.2010- circ. 37/2010)

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO


L’interessata deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità (circ. 61/2009):
  • bonifico bancario o postale (IBAN);
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP,previo accertamento dell’identità del percettore:
    • da un documento di riconoscimento;
    • dal codice fiscale;
    • dalla consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all’interessato via Postel con Posta Prioritaria.
N.B.: Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (IBAN).

Alle lavoratrici comunitarie residenti in Italia spetta dal 1° luglio 1999

Alle lavoratrici extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno spetta dal 1° luglio 2000

N.B.: La carta di soggiorno non deve essere confusa con il permesso di soggiorno; essa, infatti, viene rilasciata dal questore allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano da almeno 5 anni e titolare del permesso di soggiorno.

I TEMPI DI EROGAZIONE DELL’ASSEGNO DI MATERNITÀ (circ. 179/1999)

L’erogazione deve avvenire entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dai Comuni.

LA DOMANDA


(circ. 179/1999)

Deve essere presentata e perfezionata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla data del parto. (L'assegno di maternità può essere erogato alle madri extracomunitarie che, entro 6 mesi dalla nascita del bambino, presentano tutta la documentazione richiesta, compresa la carta di soggiorno msg. 7015 del 6.3.2006)

Nel caso di madre minorenne alla domanda al Comune e, in caso di accoglimento, alla riscossione dell’assegno è abilitato il padre maggiorenne che diventa il beneficiario della prestazione a condizione che:
  • la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato al momento del parto;
  • il figlio:
    • sia stato riconosciuto dal padre stesso;
    • si trovi nella sua famiglia anagrafica;
    • sia soggetto alla sua potestà.
Qualora anche il padre sia minorenne, o non risultino verificate le condizioni di cui sopra, la domanda può essere presentata in nome e per conto della madre dal genitore della stessa esercente la potestà o, in mancanza, da altro legale rappresentante.

L’assegno deve essere comunque intestato alla madre (Msg. n. 1183 del 23.12.2003).