lunedì 17 marzo 2014

CONGEDO PER MATERNITÀ ALLE LAVORATRICI NON OCCUPATE


D. Lgs. 109/1998- L. 448/1998, art. 66 – L. 144/1999, art. 50

D.M. per la Solidarietà Sociale 306/1999

A CHI SPETTA


L'assegno di maternità (incumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l’eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale) spetta purché residenti in Italia:
  • alle cittadine italiane (dal 2 luglio 1999) circ. 179/1999 ;
  • alle cittadine comunitarie (dal 1° luglio 2000) msg. 482/2000 ;
  • alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno * (dal 1° luglio 2000) msg. 482/2000.
  • alle cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo * (circ.35/2010).
  • alle cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione o Italiano, della durata di cinque anni (circ.35/2010).
  • cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (circ.35/2010).
La "carta di soggiorno" non deve essere confusa con il permesso di soggiorno; essa, infatti, viene rilasciata dal questore allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano da almeno 5 anni e titolare del permesso di soggiorno. Il D.Lgs 3/2007 ha sostituito la "carta di soggiorno" con il " permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo", pertanto le cittadine non comunitarie in possesso di tale permesso e in presenza degli altri requisiti previsti, hanno diritto all'assegno di maternità concesso dai Comuni ( circ.35/2010)

L’assegno da richiedere al Comune, viene pagato direttamente dall’Inps e spetta alle donne non occupate (nonché a quelle occupate purché non aventi diritto a trattamenti economici di maternità ovvero, per la quota differenziale, a trattamenti di importo inferiore a quello dell’assegno).

Nel caso di incumulabilità con altri trattamenti previdenziali ( pagamento diretto e/o anticipato dal datore di lavoro), l’assegno del Comune va recuperato per intero se l’importo dell’indennità è superiore a quello dell’assegno, altrimenti, se l’importo dell’indennità è inferiore va recuperata la parte di assegno eccedente la quota differenziale (circ. 179/1999 - circ. 206/2000

IL CALCOLO DELL'INDENNITÀ


GLI IMPORTI DELL’ASSEGNO DI MATERNITÀ

Per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o dato in affidamento preadottivo:
  • entro il 1° luglio 2000, l’importo mensile è pari a Euro 104,95 per un totale di Euro 524,76 ( circ. 179/1999);
  • dal 02.07.2000 al 31.12.2000, l’importo mensile è pari a Euro 154,94 per un totale di Euro 774,69 ( msg. 438/ 02.05.2000) ;
  • dal 01.01.2001 al 31.12.2001, l’importo mensile è pari a Euro 258,23 per un totale di Euro1291,14 ( circ. 106/2001);
  • dal 01.01.2002 al 31.12.2002, l’importo mensile è pari a Euro 265,20 per un totale di Euro 1326 (circ. 58/2002);
  • dal 01.01.2003 al 31.12.2003, l’importo mensile è pari a Euro 271,56 per un totale di Euro 1357,80 ( circ. 54/2003) .
  • dal 01.01.2004 al 31.12.2004, l'importo mensile è pari a Euro 278,35 per un totale di Euro 1.391,75 circ. 34/2004;
  • dal 01.01.2005 al 31.12.2005, l'importo mensile è pari a Euro 283,92 per un totale di Euro 1.419,59 circ. 59/2005 lett. B punto 2;
  • dal 01.01.2006 al 31.12.2006, l'importo mensile è pari a Euro 288,75 per un totale di Euro 1.443,73 circ. 51/2006 lett. B punto 2;
  • dal 01.01.2007 al 31.12.2007, l'importo mensile è pari a Euro 294,52 per un totale di Euro 1.472,60 circ. 68/2007;
  • dal 01.01.2008 al 31.12.2008, l'importo mensile è pari a Euro 299,53 per un totale di Euro 1.497,65(circ. 25/2008 - circ. 48/2008 );
  • dal 01.01.2009 al 31.12.2009, l'importo mensile è pari a Euro 309,11 per un totale di Euro 1.545,55(circ. 19 del 16.02.2009 circ. 36/2009 );
  • dal 01.01.2010 al 31.12.2010, l'importo mensile è pari a Euro 311,27 per un totale di Euro 1.556,35 circ. 28 del 01.03.2010 - circ. 37/2010
N.B.: Il calcolo dei benefici viene fatto dai Comuni mettendo a confronto l’indice della situazione economica ISE (e non ISEE) con la soglia del diritto riparametrata (circ. 94/2002, ultimo cpv).
Per l'anno 2010 l'indicatore ISE con riferimento ai nuclei familiari con 3 componenti = € 32.448,22 (circ. 28 del 01.03.2010- circ. 37/2010)

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO


L’interessata deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità (circ. 61/2009):
  • bonifico bancario o postale (IBAN);
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP,previo accertamento dell’identità del percettore:
    • da un documento di riconoscimento;
    • dal codice fiscale;
    • dalla consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all’interessato via Postel con Posta Prioritaria.
N.B.: Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (IBAN).

Alle lavoratrici comunitarie residenti in Italia spetta dal 1° luglio 1999

Alle lavoratrici extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno spetta dal 1° luglio 2000

N.B.: La carta di soggiorno non deve essere confusa con il permesso di soggiorno; essa, infatti, viene rilasciata dal questore allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano da almeno 5 anni e titolare del permesso di soggiorno.

I TEMPI DI EROGAZIONE DELL’ASSEGNO DI MATERNITÀ (circ. 179/1999)

L’erogazione deve avvenire entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dai Comuni.

LA DOMANDA


(circ. 179/1999)

Deve essere presentata e perfezionata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla data del parto. (L'assegno di maternità può essere erogato alle madri extracomunitarie che, entro 6 mesi dalla nascita del bambino, presentano tutta la documentazione richiesta, compresa la carta di soggiorno msg. 7015 del 6.3.2006)

Nel caso di madre minorenne alla domanda al Comune e, in caso di accoglimento, alla riscossione dell’assegno è abilitato il padre maggiorenne che diventa il beneficiario della prestazione a condizione che:
  • la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato al momento del parto;
  • il figlio:
    • sia stato riconosciuto dal padre stesso;
    • si trovi nella sua famiglia anagrafica;
    • sia soggetto alla sua potestà.
Qualora anche il padre sia minorenne, o non risultino verificate le condizioni di cui sopra, la domanda può essere presentata in nome e per conto della madre dal genitore della stessa esercente la potestà o, in mancanza, da altro legale rappresentante.

L’assegno deve essere comunque intestato alla madre (Msg. n. 1183 del 23.12.2003).

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