domenica 14 gennaio 2018

Assicurazione infortuni domestici INAIL 2018


La legge 493/1999 stabilisce che è obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico colui che:

  • ha un’età compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti
  • svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa
  • non è legato da vincoli di subordinazione
  • presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.
L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale terrazzi, ecc.).
Rientrano anche tra i luoghi tutelati le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano. Non è tutelato, invece, l’infortunio in itinere.
Matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi e coabitazione sono i criteri che definiscono, ai sensi della legge 493/1999, il nucleo familiare rispetto ad altre esperienze di vita insieme.

In base ai requisiti assicurativi indicati, si devono assicurare:

  • gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano
  • tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione)
  • i titolari di pensione che non hanno superato i 65 anni
  • i lavoratori in mobilità
  • i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione
  • i lavoratori in cassa integrazione guadagni
  • i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l’ assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.
Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).
E’ escluso dall’obbligo assicurativo:

  • colui che ha meno di 18 anni o più di 65 anni
  • il lavoratore socialmente utile (Lsu)
  • il titolare di una borsa lavoro
  • l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio
  • il lavoratore part time
  • il religioso
E’ esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico colui che ha un reddito al di sotto di una determinata soglia. In tal caso il premio è a carico dello Stato con autocertificazione.

In particolare, è escluso dal pagamento chi contemporaneamente:

  • ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui
  • fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.
Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l’assicurazione, è soggetto ad una sanzione da parte dell’Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all’equivalente del premio (12,91 euro).
Sono a disposizione degli assicurati Contact center, Inail sms e associazioni di categoria che forniscono tutte le informazioni necessarie a risolvere dubbi su aspetti normativi e procedurali.


Fonte: INAIL e Obiettivo Famiglia Federcasalinghe

lunedì 18 dicembre 2017

La domanda di esenzione dal canone Rai 2018

La domanda di esenzione dal canone Rai, per chi non possiede un apparecchio televisivo, deve essere ufficialmente presentata entro il 31 gennaio 2018, ma, per evitare che venga automaticamente scalata la prima rata con la bolletta di gennaio, consigliamo vivamente a chiunque voglia farne richiesta di compilare e inviare l’apposito modulo online entro e non oltre il 31 dicembre 2017.
Tale scadenza è invece anticipata al 20 dicembre nel caso in cui la domanda sia inviata per mezzo posta tradizionale: il modulo dovrà essere compilato, corredato da una copia del documento d’identità e inviato per mezzo raccomandata a Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
I contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, possono presentare la dichiarazione sostitutiva compilando il Quadro A dell’apposito modello.
Lo stesso modello, può essere utilizzato dai contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per certificare la non detenzione in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari.
Inoltre, lo stesso modello, può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio TV.
La dichiarazione sostitutiva ha valenza annuale, quindi per evitare l’addebito in bolletta, va presentata ogni anno, salvo cambiamento delle condizioni di possesso TV.
Il modello di dichiarazione sostitutiva può essere utilizzato anche per:
·   segnalare che il canone Rai è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice fiscale (Quadro B);
·    comunicare la modifica delle condizioni, precedentemente attestate, per esempio in caso di acquisto di un televisore nel corso dell’anno, avvenuto successivamente alla presentazione di una precedente dichiarazione sostitutiva, oppure nel caso in cui sia venuta meno la situazione di appartenenza alla medesima famiglia anagrafica precedentemente dichiarata mediante la compilazione del Quadro B (Quadro C).

La dichiarazione sostitutiva non deve essere presentata dai contribuenti che non sono titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale.

Ricordiamo che la dichiarazione è presentata sotto la propria responsabilità e la non veridicità è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).


sabato 16 dicembre 2017

Sicurezza e Dignità in ambito Domestico


Presso il Consiglio Regionale , Sala Schermo, si è svolto l ' incontro "Sicurezza e dignità in ambito domestico" organizzato  dalla Commissione  Pari Opportunità della Regione Capraina
dalla Sottocommissione:
Casalinghe, mondo del Lavoro/Famiglia composta da:
Testa Dominique
Carollina Ciacci
Rossella Fasulo

All' incontro hanno partecipato:

Federica Rossi Gasparrini
Presidente  Obiettivo Famiglia Federcasalinghe Nazionale

Daniele Leone
Direttore  INAIL Regione Campania

Loredana Raia
Consigliera Regionale con delega alle Pari Opportunità;

Natalia Sanna
Presidente della Commissione Pari Opportunità.

Dominique Testa
Sottocommissione Casalinghe, mondo del Lavoro/Famiglia

Maddalena Vitalone
Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli

Teresa Grasso
Coordinatrice del centro Anti Violenza ARTEMISIA

Ha Moderato:

Carolina Ciacci
Ordine dei Medici e Odontoiatri di Napoli e Provincia


Sono intervenuti:

Pasquale Annunziata
Direttore Distretto 51 Asl Na 3 sud

Fortunato Giaquinto
Responsabile A.T.S. delle Associazione dei Consumatore Campania


Durante l' incontro si è parlato della Legge 493/99  che riconosce il valore socio-economico e é  stato sottolineato il Ruolo della Casalinga nella società che, come ben illustrato da Federica Rossi  Gasparrini, si è evoluto in questi anni tanto da uscire fuori dallo stereotipo casalinga = donna di casa, allargando i propri interessi e impegni diventando una figura centrale e di riferimento nella società.  L’evoluzione oggi consente di modificare il termine casalinga in "Family Manager", Infatti il "Family Manager" è una realtà che può essere declinata sia al maschile che al femminile in una società che tende alla parità dei sessi.

Quanto espresso dalla Gasparrini è stato recepito positivamente dagli altri partecipanti.

domenica 19 novembre 2017

È una vittoria importante per i consumatori: La fatturazione mensile

sono state accolte le nostre richieste per l’estensione della norma anche alle pay tv, l’aumento delle sanzioni e l’indennizzo forfettario, anche se nel testo mancano gli indennizzi per il pregresso”


La fatturazione a 28 giorni, anziché a 30, è stata introdotta dagli operatori nel 2015, creando in questo modo una tredicesima mensilità extra. Inizialmente, per contrastare questa pratica, la soluzione per il consumatore era chiedere alla compagnia di recedere dal contratto.

A pagare un prezzo sproporzionato sono i consumatori che si ritrovano con un aumento del costo annuale dell'8,5%.

Mentre per le compagnie della telefonia mobile vige il mercato libero, lo stesso non può dirsi per quelle fisse, controllate dall'Agcom. Già nel marzo scorso, l'Authority, con ladelibera 121/17/CONS aveva stabilito la fatturazione mensile sui contratti di telefonia fissa, Adsl e fibra, vietando quella a 28 giorni. 

Le compagnie si sono rivolte al Tar, facendo ricorso contro la delibera, ma continuando di fatto ad applicare i rincari.

Dodici mesi di fatturazione al posto dei tredici, con un mese di pagamenti in meno che non sarà più 'regalato' agli operatori. Dopo l'Agcom, anche la politica ha deciso di mettere un freno alla fatturazione a 28 giorni, introdotta nel 2015. A fissare i nuovi termini di pagamento degli abbonamenti è un emendamento al decreto legge collegato alla manovra, presentato dal relatore Silvio Lai (Pd), il via libera in commissione Bilancio al Senato.

L'emendamento prevede che le bollette vengano fatturate su base mensile per abbonamenti telefonici, tv e internet, con l'eccezione delle offerte promozionali, che potranno avere scadenze inferiori al mese. Già qualche mese fa, l'Agcom, l'autorità garante delle comunicazioni, aveva deciso di avviare procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori telefonici Tim, Wind Tre, Vodafone e Fastweb per il mancato rispetto delle disposizioni relative alla cadenza delle fatturazioni e dei rinnovi delle offerte di comunicazioni elettroniche.

Gli operatori del settore, dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il termine di 120 giorni dall'approvazione del decreto legge.

L'esclusione di altre tipologie d'impresa, come le aziende fornitrici di gas ed energiaè dovuta alla logica constatazione che tale costi sono vincolati ai consumi e non all'arco temporale.

I fornitori di servizi dovranno inoltre ''garantire informazioni chiare e trasparenti" sulle diverse offerte e l'Autorità del settore, con la sua vigilanza, assicurerà che gli utenti possano fare scelte informate.

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE, 11 MILIONI DI MULTE A TRE ISTITUTI DI CREDITO PER ANATOCISMO BANCARIO


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 31 ottobre 2017, ha sanzionato, deliberando la chiusura di tre procedimenti istruttori per pratiche commerciali scorrette, UniCredit S.p.A. (5 milioni di euro), Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (4 milioni di euro) e Intesa San Paolo S.p.A. (2 milioni di euro) per un ammontare complessivo di 11 milioni di euro.
Le tre banche hanno adottato condotte aggressive, in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, aventi ad oggetto la pratica dell’anatocismo bancario, ovvero il calcolo degli interessi sugli interessi a debito nei confronti dei consumatori.
Tali condotte sono state poste in essere in un quadro normativo in evoluzione che attualmente ne consente l’applicazione solo ed esclusivamente per gli interessi che il cliente autorizzi preventivamente ad addebitare sul conto corrente. In tale contesto, ad esito dell’attività istruttoria è emerso che le banche hanno attuato una politica di forte spinta all’acquisizione delle autorizzazioni all’addebito in conto corrente nei confronti della clientela adottando varie strategie con le quali i clienti sono stati sollecitati a concedere l’autorizzazione, nel presupposto che l’addebito in conto corrente degli interessi debitori fosse il modus operandi ordinario e senza considerare le conseguenze di tale scelta in termini di conteggio degli interessi sugli interessi debitori.
Tale strategia è stata sostenuta da varie azioni finalizzate all’acquisizione delle autorizzazioni da parte della clientela che ancora non aveva effettuato la scelta, attraverso sollecitazioni e monitoraggio da parte della rete e delle funzioni/strutture interne coinvolte, sia sui canali fisici (posta e filiali), sia sull’internet banking. Ciò è avvenuto con l’uso di comunicazioni personalizzate precompilate, email e pop-up nella homepage delle aree clienti volti all’attivazione delle procedure di autorizzazione on line preventiva all’addebito in conto degli interessi debitori che non consentivano al consumatore di fornire il diniego espresso all’autorizzazione.
Le banche, nell’adottare tali politiche, hanno fatto attenzione nell’informativa fornita ai clienti a rilevare solo le possibili conseguenze negative in caso di mancata autorizzazione, evidenziando gli effetti in caso di mancato pagamento degli interessi in termini di interessi di mora e di segnalazione alle banche dati finanziarie e creditizie sui cattivi pagatori, e non accennando alle conseguenze dell’autorizzazione connesse con l’applicazione di interessi anatocistici.
L’Autorità ha dunque ritenuto scorrette le modalità utilizzate, tali, nell’insistenza e nella forma con cui sono state richieste le autorizzazioni, da condizionare indebitamente i consumatori e da far assumere loro decisioni che non avrebbero altrimenti preso in considerazione dell’applicazione, in caso di addebito degli interessi in conto, dell’anatocismo bancario.
Nel corso dell’istruttoria sono stati svolti accertamenti ispettivi con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
Roma, 17 novembre 2017
fonte: AGCM

sabato 18 novembre 2017

Se il servizio di raccolta dei rifiuti non avviene o si dimostra inefficiente

Se il servizio di raccolta dei rifiuti non avviene o si dimostra inefficiente, il cittadino ha diritto ad una riduzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani fino al pagamento di un’imposta non superiore al 40% dell’importo della somma da corrispondere (cifra determinata in base alla distanza dal più vicino punto di raccolta effettivamente servito).

Tale disservizio, tuttavia, deve essere certificato dal giudice di merito. Così afferma l’Ordinanza n. 22531 del 27 settembre 2017 della Corte di Cassazione accogliendo il ricorso di un albergo di Napoli che, a seguito di lunghe e protratte disfunzioni nel servizio di raccolta dei rifiuti, ha ottenuto il riconoscimento del diritto alla riduzione della TARSU.

Il sole 24 ore

L’emergenza rifiuti taglia la Tarsu: diritto a sconti fino all’80%