La Casa del Consumatore è nata nel 2000, con lo scopo di operare su tutto il territorio dell’Unione Europea per informare, assistere e tutelare i diritti e gli interessi dei consumatori di beni e degli utenti dei servizi. In questo senso, l’Associazione attua la protezione del consumatore a livello sia locale che nazionale, agendo in maniera capillare sul territorio.
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domenica 8 aprile 2018
domenica 25 marzo 2018
Ripristinati alla RAI i contratti di sostituzione maternità
16 febbraio 2018
Dichiarazione della Consigliera Nazionale di Parità, Francesca Bagni Cipriani
"Apprendiamo con soddisfazione che l'azienda ha provveduto a sostituire le giornaliste attualmente in congedo per maternità.
Si tratta di una richiesta avanzata da tempo, quasi due anni, insieme con le Commissioni Pari Opportunità della FNSI, e dell'Usigrai e che ho sostenuto come Consigliera Nazionale di Parità.
Siamo certe che non si tratti di un provvedimento sporadico ma che sia una scelta strutturale e, soprattutto, che comprenda anche i periodi di congedo facoltativo: ripristinare una pratica che la RAI ha abbandonato da anni, significa riconoscere il valore sociale della maternità da parte dell'azienda di servizio pubblico.
Plaudiamo dunque alla scelta e ci auguriamo che la RAI prosegua nell'applicazione di ciò che a pieno titolo riteniamo una buona pratica di tutela della maternità".
fonte:Ministero del Lavoro
domenica 18 marzo 2018
martedì 13 marzo 2018
domenica 14 gennaio 2018
Assicurazione infortuni domestici INAIL 2018
La legge 493/1999
stabilisce che è obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni
in ambito domestico colui che:
- ha un’età compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti
- svolge il lavoro per la cura dei componenti della
famiglia e della casa
- non è legato da vincoli di subordinazione
- presta lavoro domestico in modo abituale ed
esclusivo.
L’ambito domestico
coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine,
giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se
l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico
anche le parti comuni (androne, scale terrazzi, ecc.).
Rientrano anche tra i luoghi tutelati le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano. Non è tutelato, invece, l’infortunio in itinere.
Matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi e coabitazione sono i criteri che definiscono, ai sensi della legge 493/1999, il nucleo familiare rispetto ad altre esperienze di vita insieme.
In base ai requisiti assicurativi indicati, si devono assicurare:
Rientrano anche tra i luoghi tutelati le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano. Non è tutelato, invece, l’infortunio in itinere.
Matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi e coabitazione sono i criteri che definiscono, ai sensi della legge 493/1999, il nucleo familiare rispetto ad altre esperienze di vita insieme.
In base ai requisiti assicurativi indicati, si devono assicurare:
- gli studenti anche se studiano e dimorano in una
località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente
in cui abitano
- tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni,
lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia
(ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione)
- i titolari di pensione che non hanno superato i
65 anni
- i lavoratori in mobilità
- i cittadini stranieri che soggiornano
regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione
- i lavoratori in cassa integrazione guadagni
- i soggetti che svolgono un’attività lavorativa
che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei,
lavoratori a tempo determinato); l’ assicurazione, in questo caso, deve
ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa.
Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata
per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi
in cui non è svolta altra attività lavorativa.
Nell’ambito di uno
stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e
figlia).
E’ escluso dall’obbligo assicurativo:
E’ escluso dall’obbligo assicurativo:
- colui che ha meno di 18 anni o più di 65 anni
- il lavoratore socialmente utile (Lsu)
- il titolare di una borsa lavoro
- l’iscritto a un corso di formazione e/o a un
tirocinio
- il lavoratore part time
- il religioso
E’ esonerato dal
pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico
colui che ha un reddito al di sotto di una determinata soglia. In tal
caso il premio è a carico dello Stato con autocertificazione.
In particolare, è escluso dal pagamento chi contemporaneamente:
In particolare, è escluso dal pagamento chi contemporaneamente:
- ha un reddito personale complessivo lordo fino a
4.648,11 euro annui
- fa parte di un nucleo familiare il cui reddito
complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.
Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l’assicurazione, è soggetto
ad una sanzione da parte dell’Inail, graduata in relazione al
periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque,
all’equivalente del premio (12,91 euro).
Sono a disposizione degli assicurati Contact center, Inail sms e associazioni di categoria che forniscono tutte le informazioni necessarie a risolvere dubbi su aspetti normativi e procedurali.
Sono a disposizione degli assicurati Contact center, Inail sms e associazioni di categoria che forniscono tutte le informazioni necessarie a risolvere dubbi su aspetti normativi e procedurali.
Fonte: INAIL e Obiettivo Famiglia Federcasalinghe
giovedì 28 dicembre 2017
lunedì 18 dicembre 2017
La domanda di esenzione dal canone Rai 2018
La domanda di esenzione dal
canone Rai, per chi non possiede un apparecchio televisivo, deve
essere ufficialmente presentata entro il 31 gennaio 2018, ma, per
evitare che venga automaticamente scalata la prima rata con la bolletta di
gennaio, consigliamo vivamente a chiunque voglia farne richiesta
di compilare e inviare l’apposito modulo online entro
e non oltre il 31 dicembre 2017.
Tale scadenza è invece anticipata al 20
dicembre nel caso in cui la domanda sia inviata per mezzo posta tradizionale: il modulo dovrà essere compilato, corredato da una
copia del documento d’identità e inviato per mezzo raccomandata a Agenzia delle
Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – Casella
Postale 22 – 10121 Torino.
I contribuenti titolari di un’utenza
elettrica per uso domestico residenziale, possono presentare la dichiarazione
sostitutiva compilando il Quadro A dell’apposito modello.
Lo stesso modello, può essere utilizzato
dai contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico
residenziale, per certificare la non detenzione in nessuna delle abitazioni
dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata di un ulteriore
apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente
presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento televisivo per
suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari.
Inoltre, lo stesso modello, può essere
utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza
elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è
presente alcun apparecchio TV.
La dichiarazione sostitutiva ha valenza
annuale, quindi per evitare l’addebito in bolletta, va presentata ogni anno,
salvo cambiamento delle condizioni di possesso TV.
Il modello di dichiarazione sostitutiva può essere utilizzato anche per:
· segnalare che il canone Rai è
dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata a un altro componente della
stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice
fiscale (Quadro B);
· comunicare la modifica delle condizioni,
precedentemente attestate, per esempio in caso di acquisto di un televisore nel
corso dell’anno, avvenuto successivamente alla presentazione di una precedente
dichiarazione sostitutiva, oppure nel caso in cui sia venuta meno la situazione
di appartenenza alla medesima famiglia anagrafica precedentemente dichiarata
mediante la compilazione del Quadro B (Quadro C).
La
dichiarazione sostitutiva non deve essere presentata dai contribuenti che non
sono titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico
residenziale.
Ricordiamo che la dichiarazione è presentata sotto la
propria responsabilità e la non veridicità è punita ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).
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