La Casa del Consumatore è nata nel 2000, con lo scopo di operare su tutto il territorio dell’Unione Europea per informare, assistere e tutelare i diritti e gli interessi dei consumatori di beni e degli utenti dei servizi. In questo senso, l’Associazione attua la protezione del consumatore a livello sia locale che nazionale, agendo in maniera capillare sul territorio.
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venerdì 27 marzo 2020
giovedì 12 marzo 2020
Con la chiusura obbligatoria le attività commerciali possono sospendere i pagamenti di canoni di locazione, utenze, pagamenti differiti etc
L’avv. Monica Mandico, foro di Napoli,
illustra le nuove misure emergenziali e le possibili ricadute sull’esecuzione dei contratti.
La causa sopravvenuta che incide sulla rimodulazione del contratto di locazione.
Le attività produttive e commerciali possono interrompere il pagamento dei canoni di locazione per causa di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 1256 del Codice Civile, per impossibilità temporanea della prestazione.
Nel caso di pandemia si tratta di impossibilità solo temporanea, quindi il debitore finché dura la pandemia, non è responsabile del ritardo nell'adempimento ex art. 1219 c.c. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione ex art. 1325 n. 2 c.c. o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.
Il consiglio è di comunicare al locatore l'impossibilità sopravvenuta di adempiere alla corresponsione dei canoni fino a quando sarà di nuovo resa possibile la fruibilità dei locali oggetto del contratto.
Voli e vacanze vanno rimborsati. Ecco i consigli della Casa del Consumatore
Come noto,
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 ha ordinato di evitare sino al 3 aprile 2020 compreso, ogni
spostamento delle persone sull’intero territorio nazionale, salvo che per
gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o
situazioni di necessità.
Che cosa fare dunque se avete
programmato un soggiorno o dovreste partire da qui al 3 aprile per raggiungere un luogo di
soggiorno o vacanza?
Il provvedimento del Governo parla
chiaro: sino al 3 aprile le persone non devono spostarsi, salvo che
per ragioni di comprovata necessità. Se avete quindi programmato, per una data
sino al 3 aprile 2020, una vacanza o un volo in partenza o in arrivo in Italia, avete
diritto a ottenere il rimborso di quanto pagato, in quanto vi trovate in una
situazione di obiettiva impossibilità di usufruire del soggiorno o trasporto
già acquistati.
L’organizzatore del viaggio o del
trasporto può tuttavia, in base all’art. 28 del decreto legge 2 marzo 2020,
offrirvi, in alternativa al rimborso, un voucher di pari importo da
utilizzare entro un anno dall’emissione.
In particolare l'art. 28 del decreto
legge del 2 marzo 2020, stabilisce che la sopravvenuta impossibilità riguarda:
a) i soggetti nei confronti dei
quali è stata disposta la quarantena ovvero la permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente,
con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo;
b) i soggetti residenti, domiciliati
o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree
interessate dal contagio, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi
durante questo periodo di divieto;
c) i soggetti risultati positivi al
virus Covid-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva
ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, con
riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo di
permanenza, quarantena o ricovero;
d) i soggetti che hanno programmato
soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio,
con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo;
e) i soggetti che hanno programmato
la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a
manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di
riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico,
sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico,
annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti, con riguardo ai
contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti
provvedimenti;
f) i soggetti intestatari di titolo
di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove
sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della
situazione emergenziale da Covid-19.
Il rimborso deve essere chiesto
entro 30 giorni dalla data prevista di partenza, allegando il titolo di viaggio
e indicando il riferimento al decreto n. 9 del 2 marzo 2020, specificando in quale situazione,
dalla a alla f, si rientra.
A sua volta, il vettore o
organizzatore del viaggio ha un termine di 15 giorni dalla richiesta per
effettuare il rimborso o emettere il voucher (la scelta spetta a lui)
di pari importo, da utilizzare entro un anno dall'emissione.
Le stesse regole si applicano anche
in caso di esercizio del diritto di recesso da pacchetti turistici, con la possibilità in più per
l’organizzatore di offrire al viaggiatore, in alternativa al rimborso (entro
14 giorni dal recesso) o voucher (da utilizzare entro un anno
dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante), un
pacchetto turistico sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
Se vi rispondono che ormai avete
pagato e non avete diritto a nessun rimborso rivolgetevi alle sedi di Casa del
Consumatore per ricevere la nostra assistenza e supporto, in quanto questi
viaggi non solo possono ma devono essere cancellati e rimborsati o comunque compensati.
venerdì 6 marzo 2020
BONUS LUCE & GAS 2020
ome a voi sarà ben noto, Il Governo e l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con la collaborazione dei Comuni, hanno introdotto e messo in opera il bonus luce e bonus gas 2020 per le famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico e sociale. Con l'avvento del nuovo anno sono state introdotte alcune novità in merito ed è già stata presa la decisione per il 2021 di applicare tale bonus in modo automatico (senza dunque farne esplicita richiesta).
Tale aggiornamento non è presente sul suo sito, di seguito vi inoltro il testo da poter copiare al fine di fornire ai vostri utenti un contenuto esaustivo e sempre aggiornato:
“Il Governo e l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con la collaborazione dei Comuni, hanno introdotto e messo in opera il bonus luce e bonus gas 2020 per le famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico e sociale. Le famiglie che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti possono fare domanda al proprio Comune di residenza, o agli enti delegati, per ottenere il bonus luce e gas:
- ISEE fino a 8.265 euro (bonus luce e gas)
- ISEE fino a 20.000 euro per le famiglie numerose con un numero uguale o superiore a 4 figli a carico per il bonus luce o superiore a 3 per il bonus gas.
- Malati gravi che sono costretti ad usare apparecchiature mediche elettroniche indispensabili per mantenersi in vita (solo per il bonus luce)
Inoltre, a partire dal 2021, il bonus sociale luce e gas diverrà automatico, senza dunque necessità di farne richiesta, per tutte quelle famiglie che rispettano i requisiti.
Per ulteriori informazioni riguardo l'ammontare dei bonus e le modalità di erogazione, è possibile trovare un articolo completo sugli Incentivi luce e bonus 2020 qui.”
IIIᵃ edizione del Concorso LC Educational-lotta alla contraffazione 2020.
Nei
giorni scorsi è stato pubblicato il nuovo bando dell’iniziativa (a cui è
possibile aderire entro il 15 maggio) promossa dalla Direzione Generale per la
Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del
ministero dello sviluppo economico in collaborazione con la direzione generale
per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico e la partecipazione
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del consiglio regionale della
Lombardia, dell’assessorato istruzione, politiche giovanili e politiche sociali
della Regione Campania, di Confindustria Campania e di noti marchi nazionali e
internazionali.
In
questa edizione, ci sarà la partecipazione degli studenti degli istituti
scolastici di secondo grado di Liguria e Puglia, che si aggiungeranno a quelli
delle scuole di Campania, Lazio e Lombardia, già impegnate nell’iniziativa
dello scorso anno. Il concorso è diretto a selezionare le migliori
sceneggiature e produzioni audiovisive sul tema della contraffazione,
realizzate dagli studenti degli istituti scolastici, in particolare da quelli
dotati di laboratori teatrali/musicali/artistici.
Per
le scuole vincitrici si aprirà una seconda fase, nella quale le classi premiate
saranno invitate a partecipare ad una giornata di formazione didattica
interattiva sulla contraffazione con i Brand partner del progetto ed i
funzionari di Agenzia delle Dogane e Monopoli. Come per la scorsa edizione,
anche quest’anno le produzioni premiate potranno essere oggetto della
realizzazione di video-pillole utili a promuovere, attraverso il web ed i
canali social, la conoscenza del fenomeno contraffattivo e la cultura del
consumo consapevole a fronte dei rischi connessi all’acquisto dei prodotti
falsi. L’iniziativa intende infatti veicolare “messaggi dai giovani per i
giovani”.
Il
Concorso LC Educational-lotta alla contraffazione 2020 del ministero dello
sviluppo economico vede impegnate anche le associazioni dei consumatori ACU,
Assoutenti, Casa del Consumatore, Codacons,
Codici, Lega Consumatori, Movimento difesa del Cittadino, Unione Nazionale
Consumatori, Utenti Radio Televisivi, in un’attività di promozione del concorso
stesso al fine di veicolare le informazioni e sensibilizzare i giovani sul
fenomeno della contraffazione nell’ambito del progetto “Io Sono Originale”.
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