L’avv. Monica Mandico, foro di Napoli,
illustra le nuove misure emergenziali e le possibili ricadute sull’esecuzione dei contratti.
La causa sopravvenuta che incide sulla rimodulazione del contratto di locazione.
Le attività produttive e commerciali possono interrompere il pagamento dei canoni di locazione per causa di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 1256 del Codice Civile, per impossibilità temporanea della prestazione.
Nel caso di pandemia si tratta di impossibilità solo temporanea, quindi il debitore finché dura la pandemia, non è responsabile del ritardo nell'adempimento ex art. 1219 c.c. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione ex art. 1325 n. 2 c.c. o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.
Il consiglio è di comunicare al locatore l'impossibilità sopravvenuta di adempiere alla corresponsione dei canoni fino a quando sarà di nuovo resa possibile la fruibilità dei locali oggetto del contratto.
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