Come noto,
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 ha ordinato di evitare sino al 3 aprile 2020 compreso, ogni
spostamento delle persone sull’intero territorio nazionale, salvo che per
gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o
situazioni di necessità.
Che cosa fare dunque se avete
programmato un soggiorno o dovreste partire da qui al 3 aprile per raggiungere un luogo di
soggiorno o vacanza?
Il provvedimento del Governo parla
chiaro: sino al 3 aprile le persone non devono spostarsi, salvo che
per ragioni di comprovata necessità. Se avete quindi programmato, per una data
sino al 3 aprile 2020, una vacanza o un volo in partenza o in arrivo in Italia, avete
diritto a ottenere il rimborso di quanto pagato, in quanto vi trovate in una
situazione di obiettiva impossibilità di usufruire del soggiorno o trasporto
già acquistati.
L’organizzatore del viaggio o del
trasporto può tuttavia, in base all’art. 28 del decreto legge 2 marzo 2020,
offrirvi, in alternativa al rimborso, un voucher di pari importo da
utilizzare entro un anno dall’emissione.
In particolare l'art. 28 del decreto
legge del 2 marzo 2020, stabilisce che la sopravvenuta impossibilità riguarda:
a) i soggetti nei confronti dei
quali è stata disposta la quarantena ovvero la permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente,
con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo;
b) i soggetti residenti, domiciliati
o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree
interessate dal contagio, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi
durante questo periodo di divieto;
c) i soggetti risultati positivi al
virus Covid-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva
ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, con
riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo di
permanenza, quarantena o ricovero;
d) i soggetti che hanno programmato
soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio,
con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo;
e) i soggetti che hanno programmato
la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a
manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di
riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico,
sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico,
annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti, con riguardo ai
contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti
provvedimenti;
f) i soggetti intestatari di titolo
di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove
sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della
situazione emergenziale da Covid-19.
Il rimborso deve essere chiesto
entro 30 giorni dalla data prevista di partenza, allegando il titolo di viaggio
e indicando il riferimento al decreto n. 9 del 2 marzo 2020, specificando in quale situazione,
dalla a alla f, si rientra.
A sua volta, il vettore o
organizzatore del viaggio ha un termine di 15 giorni dalla richiesta per
effettuare il rimborso o emettere il voucher (la scelta spetta a lui)
di pari importo, da utilizzare entro un anno dall'emissione.
Le stesse regole si applicano anche
in caso di esercizio del diritto di recesso da pacchetti turistici, con la possibilità in più per
l’organizzatore di offrire al viaggiatore, in alternativa al rimborso (entro
14 giorni dal recesso) o voucher (da utilizzare entro un anno
dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante), un
pacchetto turistico sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
Se vi rispondono che ormai avete
pagato e non avete diritto a nessun rimborso rivolgetevi alle sedi di Casa del
Consumatore per ricevere la nostra assistenza e supporto, in quanto questi
viaggi non solo possono ma devono essere cancellati e rimborsati o comunque compensati.
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