giovedì 12 marzo 2020

Voli e vacanze vanno rimborsati. Ecco i consigli della Casa del Consumatore

Come noto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 ha ordinato di evitare sino al 3 aprile 2020 compreso, ogni spostamento delle persone sull’intero territorio nazionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità.
Che cosa fare dunque se avete programmato un soggiorno o dovreste partire da qui al 3 aprile per raggiungere un luogo di soggiorno o vacanza?
Il provvedimento del Governo parla chiaro: sino al 3 aprile le persone non devono spostarsi, salvo che per ragioni di comprovata necessità. Se avete quindi programmato, per una data sino al 3 aprile 2020, una vacanza o un volo in partenza o in arrivo in Italia, avete diritto a ottenere il rimborso di quanto pagato, in quanto vi trovate in una situazione di obiettiva impossibilità di usufruire del soggiorno o trasporto già acquistati.
L’organizzatore del viaggio o del trasporto può tuttavia, in base all’art. 28 del decreto legge 2 marzo 2020, offrirvi, in alternativa al rimborso, un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
In particolare l'art. 28 del decreto legge del 2 marzo 2020, stabilisce che la sopravvenuta impossibilità riguarda:
a) i soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo;
b) i soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi durante questo periodo di divieto;
c) i soggetti risultati positivi al virus Covid-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
d) i soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo;
e) i soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
f) i soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale da Covid-19.
Il rimborso deve essere chiesto entro 30 giorni dalla data prevista di partenza, allegando il titolo di viaggio e indicando il riferimento al decreto n. 9 del 2 marzo 2020, specificando in quale situazione, dalla a alla f, si rientra.
A sua volta, il vettore o organizzatore del viaggio ha un termine di 15 giorni dalla richiesta per effettuare il rimborso o emettere il voucher (la scelta spetta a lui) di pari importo, da utilizzare entro un anno dall'emissione.
Le stesse regole si applicano anche in caso di esercizio del diritto di recesso da pacchetti turistici, con la possibilità in più per l’organizzatore di offrire al viaggiatore, in alternativa al rimborso (entro 14 giorni dal recesso) o voucher (da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante), un pacchetto turistico sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
Se vi rispondono che ormai avete pagato e non avete diritto a nessun rimborso rivolgetevi alle sedi di Casa del Consumatore per ricevere la nostra assistenza e supporto, in quanto questi viaggi non solo possono ma devono essere cancellati e rimborsati o comunque compensati.

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